Sez. 1, Sentenza n. 19978 del 21/03/2013 Ud. (dep. 09/05/2013) Rv. 256181 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Reato di cui all'art. 12 legge n. 121 del 1981 - Condotta - Criteri di distinzione con il reato di rivelazione di segreti di ufficio.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
La condotta del pubblico ufficiale che esegue la consultazione della banca dati istituita presso il Dipartimento della Sicurezza del Ministero dell'Interno a norma dell'art. 8 del medesimo testo normativo nei limiti e nelle forme consentite dal titolare dello "ius excludendi alios", ma utilizza le informazioni acquisite in violazione delle norme stabilite o le comunica ad altri soggetti non autorizzati, integra il reato previsto dall'art. 12 legge 1 aprile 1981, n. 121; se, però, l'utilizzo o la divulgazione delle informazioni sono realizzati al fine di perseguire un profitto patrimoniale o non patrimoniale ricorre il reato di divulgazione di segreti di ufficio.
Riferimenti normativi: Legge 01/04/1981 num. 121 art. 12, Cod. Pen. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)