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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7706 del 24/03/2017 (Rv. 643821 - 02)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE | Ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. - Esclusione del creditore dalla partecipazione alla distribuzione del credito pignorato - Impugnazione - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Necessità.
Stato
decisa il 2017-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643821-02

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

In tema di espropriazione presso terzi, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico esperibile avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., anche quando la stessa risolve questioni relative alla partecipazione dei creditori alla distribuzione della somma di cui il terzo si è dichiarato debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)