Sez. 3, Sentenza n. 3712 del 25/02/2016 (Rv. 638884 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. - Contestazione del credito oggetto di assegnazione per erronea qualificazione positiva della dichiarazione del terzo - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
In tema di pignoramento presso terzi, la contestazione del credito oggetto di assegnazione per fatti anteriori alla pronuncia dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c., fondata sull'erroneità della qualificazione come positiva della dichiarazione del terzo, può essere fatta valere soltanto con l'impugnazione dell'ordinanza stessa ai sensi dell'art. 617 c.p.c., da proporsi entro il termine di decadenza che decorre dalla conoscenza legale del provvedimento di assegnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 533, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)