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Sez. U, Sentenza n. 1038 del 02/03/1978 (Rv. 390382 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - INAPPLICABILITA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO - SUCCESSIVA PROPOSIZIONE DI NUOVA ISTANZA - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1978-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390382-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - INAPPLICABILITA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO - SUCCESSIVA PROPOSIZIONE DI NUOVA ISTANZA - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

Il principio della cosiddetta consumazione dell'impugnazione, previsto dall'art 387 cod proc civ, in forza del quale il ricorso dichiarato inammissibile od improcedibile non puo essere riproposto, ancorche non sia ancora scaduto il termine, non trova applicazione nei confronti del regolamento di giurisdizione, che non configura mezzo d'impugnazione, neppure se proposto dopo sentenza affermativa o negativa della giurisdizione, ma costituisce strumento processuale diretto alla risoluzione preventiva e definitiva delle questioni di giurisdizione. Ne consegue che, anche in detta ipotesi, la declaratoria d'inammissibilita del regolamento di giurisdizione (nella specie, per essere stato il ricorso sottoscritto da avvocato munito di procura limitata al giudizio di merito) non preclude la proponibilita di nuova istanza, fino a quando non sia passata in giudicato la predetta sentenza, tenendo conto della sospensione del termine d'impugnazione della medesima dalla data della proposizione del regolamento dichiarato inammissibile fino a quella della comunicazione della relativa pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. (V 1657/76, mass n 380433; (V 1277/53).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 387

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)