Sez. 1, Sentenza n. 1525 del 16/06/1962 (Rv. 252434 - 01)
DIRITTO ECCLESIASTICO - ENTI ECCLESIASTICI - BENI ECCLESIASTICI - IN GENERE - ENTI SOPPRESSI - CONCESSIONE AI COMUNI ED ALLE PROVINCE DEI FABBRICATI DEI CONVENTI SOPPRESSI - CARATTERE DEFINITIVO ED ATTRIBUTIVO DELLA PROPRIETA - CONSEGUENZE.*
DIRITTO ECCLESIASTICO - ENTI ECCLESIASTICI - BENI ECCLESIASTICI - IN GENERE - ENTI SOPPRESSI - CONCESSIONE AI COMUNI ED ALLE PROVINCE DEI FABBRICATI DEI CONVENTI SOPPRESSI - CARATTERE DEFINITIVO ED ATTRIBUTIVO DELLA PROPRIETA - CONSEGUENZE.*
Le concessioni ai comuni ed alle province, dei fabbricati dei conventi soppressi, ai sensi dell'art 20 della legge 7 luglio 1866 n 3036, e quelle effettuate in base alle leggi anteriori, alle quali si richiamava l'art 21 della stessa legge, ebbero carattere definitivo ed attributi o del diritto di proprieta: pertanto i comuni e le province hanno il potere di disporre di tali beni, ed, in ogni caso, il comune che ha compiuto l'atto di disposizione non e legittimato a proporre alcuna eccezione al riguardo, neanche per quanto attiene all'osservanza del vincolo di destinazione dei beni. (V 1884/58).*
Riferimenti normativi: Legge 07/07/1866 num. 3036 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)