Sez. 2, Sentenza n. 26394 del 16/12/2009 (Rv. 610974 - 01)
RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - BENI ECCLESIASTICI - DEGLI ENTI SOPPRESSI | Beni degli ordini religiosi soppressi nel 1866 - "Concessione" ai comuni dei fabbricati conventuali - Nozione - Attribuzione in proprietà - Configurabilità - Conseguenze - Onere della prova dell'atto di acquisto - Irrilevanza.
RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - BENI ECCLESIASTICI - DEGLI ENTI SOPPRESSI
La legge di soppressione delle corporazioni religiose (r.d. 7 luglio 1866, n. 3036), ha attribuito i beni degli enti religiosi al demanio statale (art. 11), ad eccezione dei fabbricati conventuali, la cui "concessione" ai comuni ed alle province che ne avessero fatto richiesta entro un anno (art. 20) dev'essere interpretata nel senso che gli anzidetti fabbricati conventuali sono stati attribuiti in proprietà e non in godimento agli enti locali, con la conseguenza che l'Amministrazione comunale, la quale rivendichi uno dei suddetti fabbricati, non ha l'onere di dimostrarne l'avvenuto acquisto (a titolo derivativo o per usucapione), essendo questo avvenuto per effetto diretto della legge.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 07/07/1866 num. 3036 art. 11, Regio Decr. 07/07/1866 num. 3036 art. 18, Regio Decr. 07/07/1866 num. 3036 art. 20, Regio Decr. 07/07/1866 num. 3036 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)