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Sez. 1, Sentenza n. 8687 del 17/07/1992 (Rv. 478237 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Decesso dell'obbligato - Ex coniuge avente diritto all'assegno, che versi in stato di bisogno | Assegno a carico dell'eredità ex art. 9 bis legge n. 898 del 1970 - Condizioni - Coniuge divorziato con godimento di trattamento pensionistico di reversibilità - Determinazione di detto assegno - Valutazione di tale trattamento e delle altre risorse del coniuge medesimo - Necessità.
Stato
decisa il 1992-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478237-01

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Decesso dell'obbligato - Ex coniuge avente diritto all'assegno, che versi in stato di bisogno

L'assegno a carico dll'eredità, previsto dall'art. 9 bis della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (non modificato dalla legge 6 marzo 1987 n. 74) in favore dell'"ex" coniuge in precedenza beneficiario dell'assegno di divorzio, postula che il medesimo si trovi in stato di bisogno, vale a dire manchi delle risorse economiche occorrenti per soddisfare le essenziali e primarie esigenze di vita. Pertanto, al fine del riconoscimento di detto assegno al coniuge divorziato, che già goda, od a cui venga contestualmente attribuita una parte del trattamento pensionistico di reversibilità, non può prescindersi da una valutazione del "quantum" di tale trattamento e del riscontro della sua inadeguatezza, sommato alle altre risorse del richiedente, per la tacitazione delle suddette esigenze.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)