Sez. 1, Sentenza n. 9185 del 14/05/2004 (Rv. 572866 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - EX CONIUGE AVENTE DIRITTO ALL'ASSEGNO, CHE VERSI IN STATO DI BISOGNO | Assegno a carico dell'eredità, ex art. 9 bis della legge n. 898 del 1970 - Quantificazione - Criteri - Stato di bisogno - Valutazione - Criterio - Riferimento al contesto socio - economico del richiedente e del "de cuius", in analogia a quanto previsto dall'art. 438 cod. civ. - Legittimità - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - EX CONIUGE AVENTE DIRITTO ALL'ASSEGNO, CHE VERSI IN STATO DI BISOGNO
In tema di divorzio, l'assegno a carico dell'eredità, previsto dall'art. 9 bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898, in favore dell'ex coniuge in precedenza beneficiario dell'assegno di divorzio che versi in stato di bisogno, va quantificato in relazione al complesso degli elementi espressamente indicati nello stesso art. 9 bis, cioè tenendo conto, oltre che della misura dell'assegno di divorzio, dell'entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. Ad un tal riguardo, l'entità del bisogno deve essere valutata non già con riferimento alle norme dettate da leggi speciali per finalità di ordine generale di sostegno dell'indigenza - le quali sono prive di ogni collegamento con ragioni di solidarietà familiare, che costituiscono, invece, il fondamento della norma in esame -, bensì in relazione al contesto socio - economico del richiedente e del "de cuius", in analogia a quanto previsto dall'art. 438 cod. civ. in materia di alimenti.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 438, Costituzione art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)