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Sez. 2, Sentenza n. 4613 del 14/07/1988 (Rv. 459505 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - LIMITI - PREGIUDIZIO DEL DECORO ARCHITETTONICO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1988-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459505-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - LIMITI - PREGIUDIZIO DEL DECORO ARCHITETTONICO - NOZIONE.*

Il pregiudizio all'aspetto architettonico dell'edificio che i condomini possono addurre a norma dell'art. 1127 comma terzo ad impedimento della sopraelevazione da parte del proprietario dell'ultimo piano può consistere in una diminuzione del valore dell'immobile diversamente dalla semplice alterazione, prevista dall'art. 1120 secondo comma come comunque impeditiva della innovazione eseguita specificamente sulla cosa comune, e la relativa valutazione da parte del giudice può risultare implicitamente nella stessa descrizione degli elementi di contrasto della eseguita sopraelevazione rispetto all'edificio. (nella specie, i giudici del merito, con decisione confermata dal S.C., avevano indicato nella diversità di composizione di materiali del manufatto, nella minore altezza rispetto agli altri piani, nel tipo di copertura e di finestratura le cause del rilevato pregiudizio, si da escludere che fosse stata attuata una ricostruzione dell'equilibrio estetico della facciata).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120 com. 2, Cod. Civ. art. 1127 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)