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Sez. 2, Sentenza n. 15504 del 06/12/2000 (Rv. 542489 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - LIMITI | Alterazione del decoro architettonico - Insufficienza - Pregiudizio economico - Necessità.
Stato
decisa il 2000-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542489-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - LIMITI

I condomini possono opporsi, ai sensi dell'art. 1127, comma terzo, cod. civ., alla sopraelevazione fatta dal proprietario esclusivo del lastrico solare o dell'ultimo piano di un edificio condominiale, se il nuovo piano o la nuova fabbrica non soltanto ne alteri il decoro architettonico o non sia compatibile con le sue condizioni statiche, ma anche diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti, salvi in ogni caso i limiti o divieti espressamente pattuiti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)