Sez. 2, Sentenza n. 15504 del 06/12/2000 (Rv. 542489 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - LIMITI | Alterazione del decoro architettonico - Insufficienza - Pregiudizio economico - Necessità .
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - LIMITI
I condomini possono opporsi, ai sensi dell'art. 1127, comma terzo, cod. civ., alla sopraelevazione fatta dal proprietario esclusivo del lastrico solare o dell'ultimo piano di un edificio condominiale, se il nuovo piano o la nuova fabbrica non soltanto ne alteri il decoro architettonico o non sia compatibile con le sue condizioni statiche, ma anche diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti, salvi in ogni caso i limiti o divieti espressamente pattuiti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)