Sez. 1, Sentenza n. 368 del 22/02/1982 Cc. (dep. 27/03/1982) Rv. 152973 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - NATURA GIURIDICA - MOMENTO CONSUMATIVO.*
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - NATURA GIURIDICA - MOMENTO CONSUMATIVO.*
Il delitto di associazione per delinquere - che ha natura di reato permanente - si consuma nel momento e nel luogo di Costituzione del vincolo associativo diretto allo scopo comune, indipendentemente dall'esistenza dell'organizzazione e dalla concreta commissione dei delitti programmati. Solo se difetta una qualsiasi prova sul luogo e sul momento della Costituzione dell'associazione, deve soccorrere il criterio, sussidiario e presuntivo, del luogo del primo commesso reato o, comunque, del primo atto diretto a commettere i delitti programmati. (la Cassazione ha chiarito che quest'ultimo criterio costituisce un indice sicuro della preesistenza del "pactum sceleris" con particolare riferimento a quel tempo ed a quel luogo). (nulla in termini con riferimento al nuovo testo dell'art. 39 cod. proc. pen.).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)