Sez. 1, Sentenza n. 1373 del 29/06/1983 Cc. (dep. 08/07/1983) Rv. 159823 - 01
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - REATO DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - NATURA - CONNESSIONE CON ALTRI REATI - EFFETTO SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO - CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE.*
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - REATO DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - NATURA - CONNESSIONE CON ALTRI REATI - EFFETTO SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO - CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE.*
Il reato di associazione per delinquere ha natura di reato permanente, per cui, a norma dell'art. 39, terzo comma cod. proc. pen. la Competenza va determinata con riferimento al luogo in cui ebbe origine la consumazione e cioè al luogo ove, a seguito dell'accordo di tre o più persone, risulta costituito quel vincolo associativo teso alla attuazione dell'accordo stesso. Ne consegue che, in Mancanza della prova del momento costitutivo dell'associazione e prima di ricorrere ai criteri sussidiari, indicati dall'art. 40 cod. proc. pen., se si tratta anche di reati con esso connessi, la Competenza va determinata secondo i criteri fissati dall'art. 47 cod. proc. pen.. (V mass n 157102; (V mass n 157101; (V mass n 156044; (V mass n 152973; (V mass n 136196; (V mass n 127248; (V mass n 119239).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 39 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 40, Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)