Sez. 2, Sentenza n. 4400 del 21/07/1979 (Rv. 400940 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - CONDIZIONI - LIMITI - DICHIARAZIONE NEGOZIALE.*
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - CONDIZIONI - LIMITI - DICHIARAZIONE NEGOZIALE.*
La Costituzione della servitu per destinazione del padre di famiglia deriva da una fattispecie giuridica non negoziale, caratterizzata dall'apparenza e consistente nell'avere originariamente l'unico proprietario posto e lasciato i fondi in relazione oggettiva di subordinazione o di servizio, corrispondente al contenuto di una servitu e nell'essere tale situazione perdurata sino alla separazione delle proprieta tra i relativi immobili, senza alcuna disposizione relativa alla servitu. Una eventuale dichiarazione negoziale contraria o favorevole alla Costituzione della servitu e di ostacolo all'acquisto della servitu medesima, ai sensi dell'art 1062 cod civ, in quanto costituisce un fatto che impedisce il completamento della fattispecie, interferendo nel relativo iter formativo. (Conf 3956/76, mass n 382626; (Conf 966/76, mass n 379616).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1062
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)