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Sez. 2, Sentenza n. 966 del 16/03/1976 (Rv. 379616 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - CONDIZIONI - LIMITI - DICHIARAZIONE NEGOZIALE.*
Stato
decisa il 1976-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379616-01

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - CONDIZIONI - LIMITI - DICHIARAZIONE NEGOZIALE.*

La Costituzione della servitu per destinazione del padre di famiglia deriva da una fattispecie giuridica non negoziale, caratterizzata dall'apparenza e consistente nell'avere originariamente unico proprietario posto e lasciato i fondi in relazione oggettiva di subordinazione o di servizio, corrispondente al contenuto di una servitu, e nell'essere tale situazione perdurata sino alla separazione delle proprieta tra i relativi immobili 'senza alcuna disposizione relativa alla servitù. Una, eventuale, dichiarazione negoziale sia contraria che favorevole alla Costituzione della servitu e di ostacolo all'acquisto della servitu ex art 1062 cod civ, come fatto che impedisce il completamento della fattispecie, interferendo nel relativo iter formativo. (V 2650/73, mass n 366137; (V 1921/73, mass n 363888; (V 1180/73, mass n 363720).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1062

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)