Sez. 1, Sentenza n. 4041 del 14/06/1988 (Rv. 459159 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE - ORDINANZA - INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE - COGNIZIONE DEL GIUDICE FALLIMENTARE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE - ORDINANZA - INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE - COGNIZIONE DEL GIUDICE FALLIMENTARE.*
Qualora, dopo la dichiarazione di fallimento, venga emessa a carico del curatore ordinanza-ingiunzione, irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa per pregresse inadempienze del fallito in ordine ai contributi assicurativi obbligatori, l'opposizione avverso detto provvedimento, inerendo a pretesa creditoria verso il fallito medesimo, si sottrae alla Competenza del pretore e spetta alla cognizione del giudice fallimentare (artt. 24 e 42 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)