Sez. 1, Sentenza n. 7815 del 21/08/1997 (Rv. 506938 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE | Fallimento del contravventore - Credito dell'ente impositore - Ordinanza-ingiunzione nei confronti del curatore - Inammissibilità - Necessità di utilizzare il procedimento di accertamento del passivo - Sussistenza - Opposizione del curatore ex art. 22 legge n. 689 del 1981 - Proponibilità - Conseguenze.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE
In materia di sanzioni amministrative per pregresse violazioni dell'imprenditore fallito, fermo il potere dell'ente impositore di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, il relativo credito è soggetto alle regole concorsuali e dev'essere fatto valere con insinuazione al passivo del fallimento e non mediante ordinanza - ingiunzione a norma dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la quale se emessa è priva di efficacia ai fini del concorso collettivo. Tuttavia, il curatore può impugnare in via autonoma l'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti del fallito, stante la sussistenza del suo interesse ad un accertamento negativo, ma il pretore, adito in sede di giudizio d'opposizione a norma dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, una volta edotto dell'esistenza del fallimento, deve limitarsi a dichiarare l'inefficacia dell'ordinanza ingiunzione nei confronti della massa, senza poter esaminare le altre ragioni eventualmente dedotte dall'opponente, essendo le stesse riservate al giudice del fallimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)