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Sez. 1, Sentenza n. 24945 del 29/11/2007 (Rv. 600724 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Liquidazione dell'indennizzo a titolo di danno non patrimoniale - Valutazione - Condizioni economiche della parte - Rilevanza in sede di liquidazione dell'indennizzo - Incidenza sull'individuazione della durata ragionevole del processo - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600724-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, le condizioni economiche della parte assumono rilievo in sede di liquidazione dell'indennizzo, ma non per fissare la durata ragionevole del processo.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)