Sez. 1, Sentenza n. 14274 del 20/06/2006 (Rv. 592294 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Liquidazione dell'indennizzo a titolo di danno non patrimoniale - Valutazione - Obbligo del giudice di merito di tenere conto della quantificazione operata, in casi simili, dalla CEDU - Configurabilità - Limiti - Sindacato della Corte di cassazione - Entità degli interessi economici in giuoco nel processo presupposto - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, i criteri di determinazione del "quantum" della riparazione applicati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo non possono essere ignorati dal giudice nazionale, anche se questi può discostarsi in misura ragionevole dalle liquidazioni effettuate dalla predetta Corte in casi simili, e tale regola di applicazione della legge nazionale, per quanto attiene alla riparazione del danno non patrimoniale, ha natura giuridica, inerendo ai rapporti tra la citata legge e la CEDU, onde il mancato rispetto di essa da parte del giudice del merito concretizza il vizio di violazione di legge denunziabile in sede di legittimità. Né la rilevante entità del discostamento dai criteri di liquidazione elaborati dalla Corte di Strasburgo può ritenersi giustificata dalla entità degli interessi economici in giuoco nel processo in cui si è verificato il mancato rispetto del termine ragionevole di durata, tanto più in mancanza di qualsiasi comparazione con le condizioni socio-economiche del ricorrente. (Principio affermato in una fattispecie in cui la Corte d'appello, con la sentenza cassata dalla S.C., aveva liquidato in via equitativa, quale indennizzo del danno non patrimoniale riferito all'accertato periodo di non ragionevole durata, in venti anni, l'importo di soli euro 3000, 00).
Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)