Sez. 3, Sentenza n. 812 del 12/03/1968 (Rv. 332082 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE - SENTENZA EMESSA IN GRADO DI APPELLO - ANNULLAMENTO DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - EFFETTI SULL'ESECUZIONE INTRAPRESA.*
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE - SENTENZA EMESSA IN GRADO DI APPELLO - ANNULLAMENTO DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - EFFETTI SULL'ESECUZIONE INTRAPRESA.*
Quando la sentenza, pronunciata in grado di appello ed esecutiva di diritto, abbia perduto la sua efficacia di titolo esecutivo per essere stata annullata dalla Corte di Cassazione, l'esecuzione intrapresa e compiuta sulla base di detta sentenza diventa illegittima perche mancante del presupposto essenziale, costituito da un titolo esecutivo valido ed efficace.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)