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Sez. 3, Sentenza n. 812 del 12/03/1968 (Rv. 332082 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE - SENTENZA EMESSA IN GRADO DI APPELLO - ANNULLAMENTO DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - EFFETTI SULL'ESECUZIONE INTRAPRESA.*
Stato
decisa il 1968-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332082-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE - SENTENZA EMESSA IN GRADO DI APPELLO - ANNULLAMENTO DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - EFFETTI SULL'ESECUZIONE INTRAPRESA.*

Quando la sentenza, pronunciata in grado di appello ed esecutiva di diritto, abbia perduto la sua efficacia di titolo esecutivo per essere stata annullata dalla Corte di Cassazione, l'esecuzione intrapresa e compiuta sulla base di detta sentenza diventa illegittima perche mancante del presupposto essenziale, costituito da un titolo esecutivo valido ed efficace.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)