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Sez. 3, Sentenza n. 2250 del 04/07/1968 (Rv. 334517 - 01)

CONTRATTO IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTI TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DOMANDA DI ADEMPIMENTO - ESECUZIONE DOPO LA DOMANDA DI RISOLUZIONE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1968-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334517-01

CONTRATTO IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTI TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DOMANDA DI ADEMPIMENTO - ESECUZIONE DOPO LA DOMANDA DI RISOLUZIONE - EFFETTI.*

Il divieto, di cui all'ultimo comma dell'art. 1453 cod. civ., si deve intendere nel senso che l'adempimento dell'obbligazione, dopo la domanda della controparte di risoluzione del contratto, non ha piu efficacia al fine d'impedire la chiesta declaratoria di risoluzione ma cio non toglie che l'inadempiente possa sempre eseguire la sua prestazione, anche tardivamente, onde sottrarsi alla sanzione del risarcimento del danno ed anche al fine di fare, eventualmente, eludere l'estremo dell'importanza dell'inadempimento. (V. 3104-53).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)