diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5050 del 14/08/1986 (Rv. 447702 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ADEMPIMENTO DOPO LA DOMANDA DI RISOLUZIONE - DIVIETO - DOMANDA DI ADEMPIMENTO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447702-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ADEMPIMENTO DOPO LA DOMANDA DI RISOLUZIONE - DIVIETO - DOMANDA DI ADEMPIMENTO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

La proposizione della domanda di risoluzione di contratto per inadempimento comporta à termini dell'art. 1453 cod. civ. la cristallizzazione, sino alla pronuncia giudiziale definitiva, delle posizioni delle parti contraenti, nel senso che come è vietato al convenuto di eseguire la sua prestazione (art. 1453 terzo comma), così non è consentito all'attore di pretenderla, avendo dimostrato con la richiesta di risoluzione del contratto il proprio disinteresse all'adempimento anche per i pagamenti non ancora scaduti al momento della domanda. Ne consegue che in relazione alla mancata esecuzione di tali pagamenti, per cui l'attore abbia formulato una successiva distinta domanda di risoluzione contrattuale, in pendenza del primo giudizio, non può imputarsi al convenuto un inadempimento colposo, ostandovi l'effetto sospensivo del suo Obbligo a termini del terzo comma dell'art. 1453 cod. civ.. (V 1588/86, mass n 444960; (V 2250/68, mass n 334517; (V 684/68, mass n 331875).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)