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Sez. L, Sentenza n. 2045 del 22/03/1986 (Rv. 445247 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1986-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445247-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

L'interpretazione del contenuto di un accordo aziendale, compiuta dal giudice del merito, è incensurabile in Sede di legittimità, se aderente alle regole legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che con l'accordo aziendale 21 dicembre 1962, mentre la T.P.n. Si obbligava a procedere ad una progressiva equiparazione del trattamento, per competenze accessorie, di cui godevano i suoi dipendenti a quello che, per lo stesso titolo, era riservato al personale dell'a.T.A.N. - equiparazione da completarsi entro l'1 gennaio 1965 - per quanto riguardava, invece, la concreta trasformazione delle stesse competenze accessorie, variamente denominate e differentemente disciplinate nell'ambito delle due aziende, si raggiungeva soltanto un accordo in linea di massima). (V 2128/85, mass n 440016).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)