Sez. L, Sentenza n. 2128 del 26/03/1985 (Rv. 440016 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'interpretazione delle Disposizioni dei contratti collettivi e degli accordi aziendali, aventi natura negoziale privatistica, è riservata al giudice del merito ed è censurabile, in Sede di legittimità, soltanto per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale dettati dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile. (nella specie, la suprema Corte ha confermato l'impugnata sentenza la quale aveva in particolare ritenuto - alla stregua dei contratti collettivi del 1932 e del 1938 nonché dell'accordo interconfederale 19 gennaio 1960 e degli accordi aziendali 6 dicembre 1962 e 21 luglio 1970 - che l'indennità di alloggio, essendo correlata non alla semplice qualifica ma alle mansioni dei gestori delle casse periferiche, per il lavoro eventualmente prestato in ore notturne, non spettasse ai cassieri di prima classe nominati per effetto delle agevolazioni di carriera introdotte con l'accordo aziendale del 1970, correlativamente alla modifica del sistema di riscossione). (V 5357/83, mass n 430280; (V 3655/82, mass n 421626; (V 2024/81, mass nn 412743 e 412744; (Conf 1492/83, mass n 426316; (Conf 1240/83, mass n 426024; (Conf 979/83, mass n 425746).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 20/06/1932, Contr. Coll. 28/10/1938
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)