Sez. L, Sentenza n. 15814 del 11/11/2002 (Rv. 558404 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - INDEBITAMENTE VERSATI | Riscatto del periodo del corso legale di laurea - Funzione - Incremento dell'anzianità contributiva - Sopravvenuta inutilizzabilità del periodo riscattato - Revoca o rinuncia al riscatto già perfezionato - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - INDEBITAMENTE VERSATI
Non è possibile la revoca o la rinuncia del cosiddetto riscatto del periodo del corso legale di laurea, una volta che questo - che persegue il fine di incrementare l'anzianità contributiva nel sistema previdenziale di appartenenza mediante il computo, con oneri a carico dell'interessato, di periodi esclusi dalla copertura assicurativa o perché non lavorati o perché la legislazione vigente al tempo della prestazione lavorativa non prevedeva l'obbligo assicurativo - sia stato già perfezionato presso la gestione previdenziale di appartenenza. Consegue che è realizzata in tal modo, con l'incremento dell'anzianità contributiva, la finalità dell'istituto, mentre non si determina alcuna mancanza sopravvenuta di causa dei contributi versati ove in ipotesi l'assicurato non consegua anche un incremento del trattamento pensionistico, e quindi non insorge per l'assicurato alcun diritto alla restituzione dei contributi non utilizzati o non utilizzabili.
Riferimenti normativi: Legge 15/02/1958 num. 46 art. 7 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 2 novies CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 29 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)