Sez. L, Sentenza n. 8750 del 19/08/1999 (Rv. 529373 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - INDEBITAMENTE VERSATI | Riscatto del periodo del corso legale di laurea - Funzione - Incremento dell'anzianità contributiva - Sopravvenuta inutilizzabilità del periodo riscattato - Revoca o rinuncia al riscatto già perfezionato - Inammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - INDEBITAMENTE VERSATI
Non è possibile la revoca o la rinuncia del cosiddetto riscatto del periodo del corso legale di laurea, una volta che questo - che persegue il fine di incrementare l'anzianità contributiva nel sistema previdenziale di appartenenza mediante il computo, con oneri a carico dell'interessato, di periodi esclusi dalla copertura assicurativa o perché non lavorati o perché la legislazione vigente al tempo della prestazione lavorativa non prevedeva l'obbligo assicurativo - sia stato già perfezionato presso la gestione previdenziale di appartenenza. Consegue che è realizzata in tal modo, con l'incremento dell'anzianità contributiva, la finalità dell'istituto, mentre non si determina alcuna mancanza sopravvenuta di causa dei contributi versati ove in ipotesi l'assicurato non consegua anche un incremento del trattamento pensionistico, e quindi non insorge per l'assicurato alcun diritto alla restituzione dei contributi non utilizzati o non utilizzabili. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito che aveva accolto la domanda di restituzione dei contributi versati all'INPS da un lavoratore successivamente divenuto dipendente statale, il quale - una volta ricongiunta presso la gestione pensionistica statale la posizione contributiva presso l'INPS - non poteva giovarsi del periodo riscattato non essendo verificato il presupposto, necessario nella gestione di destinazione, della necessità della laurea per l'espletamento delle mansioni svolte dal lavoratore medesimo).
Riferimenti normativi: Legge 15/02/1958 num. 46 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/09/1996 num. 564 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)