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Sez. U, Sentenza n. 730 del 26/01/1994 (Rv. 485120 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Opere pubbliche | Parafulmini installati su edificio pubblico dall'appaltatore dell'opera - Non conformità alla normativa C.E.I. - Accertamento da parte della U.S.L. - Impugnazione in sede giudiziale degli atti relativi - Giudice amministrativo - Giurisdizione - Devoluzione.
Stato
decisa il 1994-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485120-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Opere pubbliche

L'impugnazione in sede giudiziale, da parte del produttore dei manufatti, degli atti con i quali la U.S.L., nell'esercizio dei poteri autoritativi attribuitile dalla legge per la tutela della pubblica incolumità, accerti la non conformità alla normativa C.E.I. di parafulmini installati su edificio pubblico ad opera di una impresa cui sia stato conferito dall'ente competente il relativo appalto, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, non rilevando in contrario le eventuali conseguenze degli atti stessi nell'ambito dell'esecuzione di tale appalto, che intercorre fra soggetti terzi rispetto alle parti del giudizio promosso con la detta impugnazione.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)