Sez. 2, Sentenza n. 8236 del 06/04/2009 (Rv. 607775 - 01)
PREVENZIONE INFORTUNI E DISASTRI - IN GENERE | Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche - Disciplina anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. n. 462 del 2001 - Omologazione da parte dell'ISPESL - Necessità - Omologazione successiva all'installazione - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Contratto di consegna di parafulmine "antimpatto" privo dei requisiti di conformità - Nullità per impossibilità giuridica dell'oggetto - Sussistenza.
PREVENZIONE INFORTUNI E DISASTRI - IN GENERE
Nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 - che ha affidato all'installatore la verifica di conformità rispetto alla normativa vigente - i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche erano soggetti alla procedura di omologazione da parte dell'ISPESL, diretta a provarne e certificarne la rispondenza a specifici requisiti tecnici prefissati, senza che tale verifica potesse avere luogo dopo l'installazione, specialmente in caso di installazione obbligatoria a fini di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai sensi degli artt. 36 e 38 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547; ne consegue che, in tale quadro normativo, il contratto con il quale venga consegnato un parafulmine "antimpatto", non conforme alla normativa tecnica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) e per il quale il venditore non abbia chiesto la verifica di omologabilità, è nullo per impossibilità giuridica dell'oggetto, a norma degli artt. 1346 e 1418 cod. civ., attesa l'impossibilità di ottenere il rilascio dei provvedimenti amministrativi necessari per l'utilizzazione del bene contrattualmente prevista.
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 36, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 38, DPR 22/10/2001 num. 462, Decreto Legge 30/06/1982 num. 390 art. 2, Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 597 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)