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Sez. L, Sentenza n. 10106 del 19/11/1996 (Rv. 500621 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Richiesta del lavoratore di essere sentito personalmente - Natura ricettizia della richiesta - Effetti.
Stato
decisa il 1996-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500621-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

Nel corso di procedimento disciplinare ex art. 7 legge 20 maggio 1970 n. 300, la richiesta di essere sentito personalmente avanzata dal lavoratore nell'ambito dell'esercizio del suo diritto di difesa, come atto unilaterale recettizio, è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 1334 e 1335 cod. civ.; può quindi produrre effetto nel momento in cui viene a conoscenza della persona alla quale è destinato, e si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)