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Sez. 1, Sentenza n. 18458 del 19/09/2005 (Rv. 584697 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - IN GENERE | Esercizio della farmacia da parte di una società di fatto - Legittimità ai sensi dell'art. 7 della legge n. 362 del 1991 - Sussistenza - Mancato possesso del requisito di idoneità "ex" art. 12 legge n. 475 del 1968 da parte di uno dei soci ed omissione delle comunicazioni prescritte - Nullità della società - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584697-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - IN GENERE

La gestione di una farmacia privata può essere legittimamente assunta anche da una società di fatto, giacché l'art. 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, nel consentire che titolare della farmacia sia una società di persone, fa riferimento alle disposizioni dei capi III e seguenti del titolo V del codice civile e, quindi, ai tipi di società contemplati dagli artt. 2291-2324 di detto codice, ai quali non è estranea la società non registrata, espressamente prevista dall'art. 2297 cod. civ., nella cui categoria è compresa la società di fatto. Né una tale società potrebbe ritenersi affetta da nullità assoluta nel caso in cui uno dei due soci sia privo del requisito dell'idoneità di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, ovvero allorché siano state omesse le prescritte comunicazioni della variazione di cui all'art. 7 della legge n. 362 del 1991, in quanto la prima norma attiene solo alle formalità di ordine amministrativo che devono accompagnare il trasferimento dell'azienda, mentre l'omissione delle anzidette comunicazioni può comportare soltanto l'applicazione di sanzioni amministrative o disciplinari, senza incidere sull'esistenza e sulla validità della società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2297, Legge 02/04/1968 num. 475 art. 11, Legge 02/04/1968 num. 475 art. 12, Legge 08/11/1991 num. 362 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)