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Sez. 1, Sentenza n. 26209 del 12/12/2014 (Rv. 633967 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - FALLIMENTO DEI SOCI | Iscrizione di socio di società di fatto nel registro delle imprese come ditta individuale - Esteriorizzazione della cessazione del rapporto sociale - Idoneità - Esclusione - Fondamento - Fallimento del socio di fatto - Estendibilità alle società e agli altri soci illimitatamente responsabili.
Stato
decisa il 2014-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633967-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - FALLIMENTO DEI SOCI

L'iscrizione del socio di una società di fatto nel registro delle imprese come ditta individuale, non comporta lo scioglimento o l'estinzione del rapporto sociale, né costituisce mezzo idoneo ad esteriorizzare la cessazione dell'attività dell'ente (seppure in concreto gestita da uno solo dei soci) ai fini della decorrenza del termine annuale previsto dal primo comma dell'art. 147 legge fall, sicché il fallimento del socio erroneamente ritenuto imprenditore individuale può essere senz'altro esteso in danno della società e degli altri soci illimitatamente responsabili, senza che assuma rilevanza il rispetto del predetto termine.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)