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Sez. 3, Sentenza n. 2203 del 07/03/1994 (Rv. 485607 - 01)

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - In genere | Danni derivanti dalla circolazione dei veicoli - Incidenza della mobilità temporanea e dell'invalidità permanente sul reddito di lavoro - Valutazione - Riferimento al reddito risultante dalle denunce fiscali - Preclusione della liquidazione equitativa - Continuità della percezione del reddito nel corso del rapporto di lavoro subordinato - Rilevanza.
Stato
decisa il 1994-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485607-01

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - In genere

In materia di danni derivanti dalla circolazione di veicoli, l'art. 4 della legge 26 febbraio 197, n. 39, stabilendo che per valutare l'incidenza dell'inabilità temporanea e dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro si debba avere riguardo a quello risultante dalle denunce fiscali, qualora esistenti, preclude, in presenza di questa risultanza, una liquidazione equitativa del danno (da lucro cessante), tale, cioè, che, accertata la misura dell'incapacità lavorativa, prescinda dalla assunzione di detto reddito - sul rilievo della continuità della sua percezione nel corso di rapporto di lavoro subordinato - a parametro per la traduzione in termini economici dell'incapacità stessa, potendo, invece, la circostanza di siffatta continuità di percezione, nell'assenza di un obbligo del giudice di applicare le tabelle di capitalizzazione delle rendite vitalizie approvate con R.D. n. 1403 del 1922, rilevare soltanto ai fini di una valutazione equitativa dell'incidenza della ridotta capacità fisica sulla capacità di guadagno e quale indice - secondo "l'id quod plerumque accidit" - di modestia dell'incidenza medesima, nonché della prevalente influenza di detta riduzione sulla percezione di speciali compensi per prestazioni più intense del normale o sull'ulteriore sviluppo di carriera o su una possibile collocazione anticipata a riposo o su alternative possibilità di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 26/02/1977 num. 39 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)