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Sez. 3, Sentenza n. 6074 del 30/05/1995 (Rv. 492589 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Inabilità temporanea o permanente di danneggiato che abbia un reddito da lavoro - Liquidazione del danno - Ricorso ai criteri dettati dall'art. 4 del D.L. n. 857 del 1976 - Necessità.
Stato
decisa il 1995-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492589-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE

A norma dell'art. 4, primo e secondo comma, del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977 n. 39) - il quale disciplina i criteri di determinazione del reddito da considerare nella quantificazione del risarcimento per inabilità temporanea o permanente spettante al danneggiato che, al momento del sinistro, abbia un reddito da lavoro dipendente o autonomo - tale determinazione non può avvenire equitativamente, bensì deve essere obbligatoriamente effettuata in base alle risultanze delle dichiarazioni fiscali, restando ammessa la prova contraria (da fornirsi, a seconda dell'interesse, a cura dell'assicuratore o del danneggiato) tendente a dimostrare la divergenza tra realtà e contenuto di dette dichiarazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)