Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 23 settembre 1982, causa 276/81
Epigrafe
Nel procedimento 276/81,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Centrale Raad van Beroep di Utrecht nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Direzione della Sociale Verzekeringsbank
e
Eredi e/o aventi causa di G. T. Kuijpers,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 13, n. 1, lett. c), 1o comma, del regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti, e dell'art. 14, n. 1, lett. c) inizio e sub i), del regolamento 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano nella Comunità,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori O. Due, presidente di Sezione, A. Chloros e F. Grévisse, giudici,
avvocato generale : P. VerLoren van Themaat
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni scritte presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
Come risulta dall'ordinanza di rinvio, il defunto G. T. Kuijpers, nato il 22 luglio 1911 e cittadino olandese, lavorava nei Paesi Bassi ed in Belgio. Dal 1° gennaio 1957 (data di entrata in vigore dell' «Algemene Ouderdomswet» (legge generale olandese sull'assicurazione vecchiaia, per il seguito AOW) egli lavorava in Belgio come addetto ai carrelli in una miniera di carbone, finché, verso la fine del 1972 o l'inizio del 1973, veniva colpito da incapacità lavorativa. Per questo motivo nel Belgio gli veniva attribuita una pensione d'invalidità. Dopo il 1° gennaio 1957, il Kuijpers, oltre ad essere occupato in una miniera di carbone belga, lavorava anche nei Paesi Bassi, dal 1° giugno 1966 al 19 dicembre 1972, cinque giorni alla settimana, dalle 18.00 alle 21.00. Il Kuijpers diveniva inabile anche per questo lavoro, a seguito di che gli veniva versata una prestazione ai sensi della «Ziektewet» (legge olandese sull'assicurazione contro le malattie) a decorrere dal 19 dicembre 1972 e, dal 19 dicembre' 1973, una prestazione ai sensi della «Wet op de ar-beidsongeschikheidsverzekering» (legge olandese sull'assicurazione contro l'inabilità al lavoro, per il seguito WAO), calcolata in base ad un'inabilità dell'80-100%.
paragrafo 2
La moglie del Kuijpers, che è nata il 28 luglio 1916 e che è cittadina olandese, ha sempre risieduto nei Paesi Bassi dal 1° gennaio 1957.
paragrafo 3
Dal 1° luglio 1976, al Kuijpers (che il 22 luglio 1976 compiva 65 anni di età) veniva corrisposta una pensione di vecchiaia ai sensi della AOW olandese.
paragrafo 4
A norma dell'AOW, l'avente diritto (celibe), che compie 65 anni, percepisce in linea di principio una prestazione integrale di entità pari al cosiddetto minimo sociale (per celibi), che tuttavia subisce una riduzione del 2 % (tra l'altro) per ogni anno civile in cui l'avente diritto, tra il 15° ed il 65° anno di età, non è stato assicurato in conformità all'art. 10, n. 1, inizio e sub a), dell'AOW. Al riguardo, gli anni civili, o le frazioni di anno civile, non coperti da assicurazione sono sommati e la frazione di anno civile rimanente non è presa in considerazione per la riduzione, a vantaggio dell'interessato, in forza del decreto 17 giugno 1957 del ministro degli affari sociali e della sanità adottato per l'attuazione dell'art. 10, n. 6 (attualmente n. 5) dell'AOW.
paragrafo 5
Se si tratta di una coppia, solo il marito, nella maggior parte dei casi, ha diritto, al raggiungimento del 65° anno di età, ad una pensione di vecchiaia (art. 7 dell'AOW), in linea di massima di importo pari al minimo sociale per i coniugati. La riduzione ammonta allora all'1% per ogni anno civile durante il quale il marito non è stato assicurato e all'1 % per ogni anno civile durante il quale non è stata assicurata la moglie, in applicazione dell'art. 10, n. 1, inizio e sub a) e b), dell'AOW. Anche in questo caso si opera la somma e «l'arrotondamento» degli anni civili o frazioni di anni civili, separatamente per ciascun coniuge.
paragrafo 6
L'AOW contempla, inoltre, anni assicurativi fittizi per il periodo anteriore al 1° gennaio 1957, data della sua entrata in vigore. A determinate condizioni, le persone che, anteriormente al 1° gennaio 1957, avevano compiuto 15 anni ma non ancora 65, sono considerate assicurate per il periodo compreso tra il compimento del 15° anno e il 1o gennaio 1957, in conformità agli artt. 43 e 44 dell'AOW. Entrambi i coniugi di cui alla causa principale possedevano i requisiti per il riconoscimento (integrale) degli anni assicurativi fittizi anteriori al 1o gennaio 1957, cosicché ora ha rilievo solo il periodo successivo a tale data.
paragrafo 7
Si tratta quindi di accertare per quali periodi, successivi al 1o gennaio 1957, l'interessato e la moglie non siano stati assicurati ai sensi dell'AOW.
paragrafo 8
In conformità all'art. 2, n. 1 inizio e sub a), del regio decreto 18 ottobre 1968, che stabilisce un regime generale ai sensi dell'art. 6, nn. 2 e 3, dell'AOW — estensione e riduzione della categoria degli assicurati — non è considerato assicurato, tra l'altro, ai sensi dell'AOW
paragrafo 9
«il residente che presta lavoro subordinato fuori del Regno e a motivo di detta attività lavorativa è assicurato, in base alle leggi vigenti nel paese in cui è occupato, per quel che riguarda sia la pensione di vecchiaia e superstiti, sia gli assegni familiari.»
paragrafo 10
I regi decreti precedenti a quello summenzionato contengono disposizioni nello stesso senso.
paragrafo 11
Per effetto della disposizione summenzionata — nonché in forza dell'art. 2, n. 1, lett. c), del regio decreto 18 ottobre 1968, a norma del quale, in breve, non è nemmeno assicurato ai sensi dell'AOW il residente che, per effetto di una normativa straniera, percepisca prestazioni di invalidità — il Kuijpers non deve essere considerato assicurato ai sensi dell'AOW per il periodo che va dal 1° gennaio 1957 al 19 dicembre 1973, per il fatto che a decorrere da quest'ultima data, in ragione della corresponsione di una prestazione WAO lo si è considerato nuovamente assicurato ai sensi dell'AOW. Pertanto, il numero di anni non coperti da assicurazione dopo il 1o gennaio 1957 ammonta per il Kuijpers, arrotondato ad anni interi, a 16, il che rappresenta per lui una riduzione del 16 %.
paragrafo 12
Del resto, a norma dell'art. 2, n. 1, inizio e sub. i), del regio decreto 18 ottobre 1968 summenzionato, è considerata non assicurata ai sensi (tra l'altro) dell'AOW:
paragrafo 13
«la donna coniugata residente nel Regno, il cui coniuge non sia assicurato per effetto delle disposizioni del presente paragrafo, lett. a), b), c), d), e), f), g) o h).»
paragrafo 14
I regi decreti precedenti a quest'ultimo contengono disposizioni analoghe.
paragrafo 15
In base alle norme suddette, nemmeno la moglie del Kuijpers era quindi assicurata ai sensi dell'AOW dal 1o gennaio 1957 al 19 dicembre 1973, di modo che, in conformità alla legislazione olandese, anche nei suoi confronti va applicata una riduzione del 16 %. La riduzione totale della pensione di vecchiaia ai sensi dell'AOW ammonta quindi al 32 %.
paragrafo 16
Il giudice di rinvio si chiede se la suddetta riduzione nei confronti del Kuijpers sia compatibile col diritto comunitario, considerato che il Kuijpers ha lavorato nei Paesi Bassi dal 1o giugno 1966 al 19 dicembre 1972 e che, in base all'art. 13, 1° comma, lett. c), prima frase, del regolamento n. 3/58 ed all'art. 14, n. 1, leu. e), sub i), del regolamento n. 1408/71, si può sostenere che il Kuijpers dovrebbe essere considerato come assicurato in forza dell'AOW per il periodo da ultimo menzionato. Ciò comporterebbe che, dopo il 1° gennaio 1957, il Kuijpers non sarebbe stato assicurato ai sensi dell'AOW solo per 10 anni, arrotondati ad anni completi, e quindi, poiché la moglie, in base al suddetto art. 2, n. 1, inizio e sub i), del regio decreto 18 ottobre 1968, e delle disposizioni corrispondenti dei precedenti regi decreti, non era stata assicurata per lo stesso periodo, la pensione ai sensi dell'AOW dovrebbe essere ridotta non del 32 % ma del 20 %.
paragrafo 17
In tale contesto e tenendo conto della giurisprudenza della Corte che, nella sentenza 24 aprile 1980 (causa 110/79, Coonan, Race. pag. 1445), ha sottolineato che spetta alla legislazione di ciascuno Stato membro determinare i presupposti del diritto o dell'obbligo di iscriversi ad un regime di previdenza sociale o ad un ramo particolare di tale regime, il Centrale Raad van Beroep, al fine di risolvere il problema dell'eventuale esistenza di un conflitto tra il diritto nazionale ed il diritto comunitario che hanno, nella fattispecie, lo stesso scopo, cioè quello di delimitare il campo d'applicazione di ciascun regime nazionale di previdenza sociale rispetto agli altri, ha sottoposto alla Corte la seguente questione:
paragrafo 18
«Se gli artt. 13, 1° comma, leu. e), prima frase, del regolamento n. 3/58 e 14, n. 1, lett. e), inizio e sub i), del regolamento n. 1408/71 vadano intesi nel senso che è con essi incompatibile una norma di uno Stato membro la quale stabilisca che un lavoratore residente in detto Stato membro non è assicurato contro la vecchiaia in quanto è assicurato secondo il regime di un altro Stato membro per lo stesso rischio, nemmeno nel caso in cui risieda nel territorio del primo Stato e qui contemporaneamente — come attività collaterale a quella svolta nell'altro Stato membro — presti lavoro subordinato (sia pure da considerarsi come occupazione secondaria).»
paragrafo 19
L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 19 ottobre 1981.
paragrafo 20
Con ordinanza 24 marzo 1982, la Corte constatando che nessuno Stato membro e nessuna istituzione, partecipanti al procedimento, ha chiesto che la causa fosse decisa in seduta plenaria, l'ha attribuita alla Seconda Sezione, in base all'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura.
paragrafo 21
In conformità all'art. 20 del protocollo sullo Statuto CEE della Corte di giustizia hanno presentato osservazioni scritte la Sociale Verzekeringsbank, rappresentata dalla sua direzione, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jean Amphoux, in qualità di agente, assistito dal sig. Auke Haagsma.
paragrafo 22
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 23
La Corte ha tuttavia invitato la Sociale Verzekeringsbank a comunicarle oralmente se avrebbe partecipato alla fase orale o altrimenti per iscritto, entro il 23 aprile 1982, se il Kuijpers avesse versato o meno contributi in base all'AOW nel periodo 1° giugno 1966 - 19 dicembre 1972.
paragrafo 24
La Corte ha pure invitato la Commissione a rispondere entro il 23 aprile 1982, per iscritto, al quesito se ai fini dell'applicazione dell'art. 13, n. 1, lett. c), 1 o comma, del regolamento n. 3/58 e dell'art. 14, n. 1, leu. e), sub i) del regolamento n. 1408/71, possa avere rilievo il fatto che l'impiego nel paese di residenza ha solo carattere secondario ed il lavoro a tempo pieno viene effettuato in un altro Stato membro.
paragrafo 25
Ai quesiti suddetti è stata fornita risposta nel termine prescritto.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto CEE della Corte di giustizia
punto 1
La Sociale Verzekeringsbank svolge innanzitutto alcune osservazioni sul senso e sulla portata delle norme comunitarie di coordinamento relative all'indicazione della legislazione di uno Stato membro da applicarsi in materia, e descrive gli aspetti particolari della normativa olandese in materia di affiliazione al regime nazionale, prima di affrontare la questione sottoposta alla Corte.
a) Essa'osserva che le norme comunitarie mirano essenzialmente ad impedire che un lavoratore non sia assicurato in nessuno Stato membro e ad evitare che l'interessato sia sottoposto contemporaneamente alle leggi di più Stati membri, come risulta in particolare dall'art. 13, n. 1, prima frase, del regolamento n. 1408/71, disposizione che non esisteva nel regolamento n. 3/58.
Secondo la Sociale Verzekeringsbank, il Trattato CEE è basato sul principio, radicato nel diritto del lavoro in vigore nell'Europa occidentale, secondo cui in ogni Stato membro i lavoratori di altri Stati membri devono essere sottoposti alle stesse condizioni di lavoro che valgono per i lavoratori dello Stato membro ospitante. Pertanto, secondo la Sociale Verzekeringsbank, il titolo II dei regolamenti comunitari contiene implicitamente la norma fondamentale secondo cui il lavoratore dev'essere assicurato nello Stato membro in cui esercita l'attività che è la fonte delle entrate necessarie alla sua sussistenza e a quella della sua famiglia. Di conseguenza, occorre ritenere che il diritto comunitario mira a disciplinare i rapporti di lavoro a tempo pieno legati ai bisogni essenziali.
Solo se tale criterio possa portare ad una doppia assicurazione, in caso di attività esercitate in diversi Stati, o se, data la natura delle attività svolte sia ingiusto o impossibile applicarlo, si applica un altro criterio. In quest'ultimo caso, osserva la Sociale Verzekeringsbank, va applicato il criterio del luogo della sede dell'impresa o del domicilio del datore di lavoro e, in caso d'impossibilità di applicare quest'ultimo, il criterio legato alla residenza del lavoratore.
Per quanto riguarda la portata della designazione della legge da applicarsi, la Sociale Verzekeringsbank sostiene che, in sé e per sé, tale designazione non significa, senz'altro, che il lavoratore interessato sia assicurato in base alla legge indicata.
I regolamenti comunitari hanno una funzione di coordinamento e lasciano impregiudicate le norme nazionali che determinano le persone degli assicurati e le condizioni dell'assicurazione, senza che la designazione di una normativa nazionale possa creare un diritto di assicurazione. Essa riguarda soltanto il caso in cui il rapporto di lavori rientri nella sfera giuridica di più Stati membri.
Tali considerazioni, secondo la Sociale Verzekeringsbank, rivestono importanza per quanto riguarda la soluzione della questione se la designazione della legislazione da applicarsi escluda l'affiliazione al regime assicurativo di un altro Stato membro. Essa osserva che, in caso di soluzione affermativa, occorre tener conto dell'eventuale affiliazione effettiva al regime d'assicurazione di uno Stato membro la cui legislazione non sia designata, nonché il versamento dei contributi a tale regime. Per contro, in caso di soluzione in senso negativo, si pone la questione se si debba attribuire un significato, e quale, a norme di una legislazione nazionale implicanti che l'assicurazione (effettiva) in base alla legislazione di un altro Stato membro comporta l'esclusione dal gruppo degli assicurati in forza della propria legislazione nazionale.
Per quanto riguarda la normativa olandese, la Sociale Verzekeringsbank rende noto che l'affiliazione è automatica una volta che sussistano i requisiti stabiliti dalla legge e che sono iscritti solo coloro che, avendo la qualità di residenti, non figurano nel novero di coloro che sono soggetti alle assicurazioni obbligatorie che coprono tutta la popolazione, nonché coloro che, pur non avendo la qualità di residenti, sono integrati nel gruppo degli assicurati perché sono assoggettati all'imposta sui salari in ragione di un'attività lavorativa svolta nel paese.
Tale sistema, qualora l'interessato svolga un'attività lavorativa secondaria nei Paesi Bassi e sia effettivamente affiliato al regime di un altro Stato membro, potrebbe avere la conseguenza che la Sociale Verzekeringsbank non sia informata dell'attività esercitata nei Paesi Bassi, essendo la conoscenza di tal fatto generalmente più difficile, dal punto di vista pratico, quando si tratta di lavoratori frontalieri la cui attività in ciascuno degli Stati membri interessati può rimanere ignota ai datori di lavoro ed agli istituti d'assicurazione.
b) Per quanto riguarda la questione posta dal Centrale Raad van Beroep, la Sociale Verzekeringsbank osserva che la situazione di fatto di cui al caso di specie ha avuto la conseguenza che sono stati pagati contributi in base alla normativa belga e che determinati diritti sono nati in base a tale normativa, poiché l'interessato ha esercitato la sua attività principale in Belgio, nell'ambito di un impiego a tempo pieno.
Ora, secondo la Sociale Verzekeringsbank, si tratta di stabilire se l'assicurazione nel paese dove è stata esercitata l'attività principale possa essere messa in questione dall'esercizio di attività secondarie insignificanti nel paese di residenza. L'applicazione letterale dell'art. 13, 1° comma, lett. c), prima frase, del regolamento n. 3/58 e dell'art. 14, n. 1, leu. e), inizio e sub i), del regolamento n. 1408/71, se la situazione fosse stata conosciuta a suo tempo, avrebbe potuto portare a designare la legislazione olandese come normativa da applicarsi.
Tale situazione avrebbe potuto, secondo la Sociale Verzekeringsbank, costituire un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori anche perché è del tutto contrastante con il coordinamento che deriva, nella fattispecie, dalla simultanea applicazione delle legislazioni olandese e bèlga, restando disapplicati i regolamenti comunitari, e che porta all'affiliazione al regime assicurativo belga e all'esclusione dall'assicurazione nei Paesi Bassi.
La Sociale Verzekeringsbank si chiede pertanto se si sia potuto mirare a tale rovesciamento della situazione soprattutto in casi da considerare come estremi, come quello di specie. La norma base dell'art. 12, n. 1, del regolamento n. 3/58 e dell'art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71 si applica in relazione all'attività principale, il che comporta l'applicazione della legge belga. Nessuna norma del regolamento può evitare l'esclusione del regime d'assicurazione legale olandese.
Secondo la Sociale Verzekeringsbank, anche in base all'art. 12, leu. e), prima frase, del regolamento n. 3/58, la legislazione olandese è designata come la normativa da applicarsi, ciò non esclude necessariamente l'applicazione simultanea della legislazione belga, tenuto conto del fatto che detto regolamento non contiene alcuna disposizione corrispondente all'art. 13, n. 1, prima frase, del regolamento n. 1408/71. Essa osserva che l'interessato, essendo stato effettivamente assicurato in base a quest'ultima legislazione, è stato escluso dal regime assicurativo legale olandese poiché lavorava in un altro paese ed era assicurato in ragione di tale attività lavorativa e che nemmeno in tal caso la disposizione del regolamento riguardante la designazione della legislazione da applicarsi osta all'operatività della disposizione nazionale di esclusione. Anche da questo punto di vista, per il periodo fino al 1o ottobre 1972, l'interessato sarebbe stato esclusivamente assicurato in tal caso in base alla legislazione belga e non nello stesso tempo in base alla normativa olandese.
La Sociale Verzekeringsbank sostiene che se, nonostante il disposto dell'art. 13, n. 1, prima frase, del regolamento n. 1408/71, l'effettiva affiliazione al regime assicurativo belga va considerata come non contrastante con la suddetta disposizione, si può egualmente affermare, per quanto riguarda il periodo decorrente dal 1o ottobre 1972, che, senza dubbio, in forza dell'art. 14, n. 1, lett. c), inizio e sub i), del regolamento n. 1408/71, la legislazione olandese è designata come normativa da applicarsi, ma che nondimeno nessuna disposizione del regolamento consente di eludere le norme di esclusione di tale legislazione, che devono applicarsi a causa dell'esistenza dell'assicurazione in Belgio.
Secondo la Sociale Verzekeringsbank solo qualora, in base all'art. 13, n. 1, prima frase, del regolamento n. 1408/71, si dovesse constatare che l'affiliazione al regime belga d'assicurazione è stata effettuata a torto e se, in forza del diritto belga, le conseguenze di tale affiliazione dovessero essere annullate retroattivamente, la pensione olandese concessa in base alla legge generale sull'assicurazione contro là vecchiaia dovrebbe essere maggiorata proporzionalmente, tenendo conto del periodo 1o ottobre 1972 - 19 dicembre 1973. La pensione belga dovrebbe in tal caso essere decurtata proporzionalmente, ma ciò non sarebbe probabilmente più realizzabile. L'aumento unilaterale della pensione olandese comporterebbe allora per l'interessato e i suoi aventi diritto, vantaggi ingiustificati e non contemplati dal regolamento.
In conclusione, la Sociale Verzekeringsbank sostiene quindi che la normativa belga dev'essere applicata poiché l'interessato ha esercitato in Belgio un'attività a tempo pieno e l'attività lavorativa svolta nei Paesi Bassi aveva solo carattere secondario.
punto 2
La Commissione delle Comunità europee, dopo aver ricordato i fatti di causa e le norme olandesi vigenti in materia osserva che, nella fattispecie, sono particolarmente importanti gli artt. 13, n. 2, lett. a) e 14, n. 1, lett. c), sub i), del regolamento n. 1408/71. Essa precisa che l'art. 13, n. 2, leu. a), stabilisce che:
«Con riserva delle disposizioni degli articoli da 14 a 17,
a) il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro...». e che l'art. 14, n. 1, dispone che:
«La norma enunciata all'art. 13, paragrafo 2, lettera a), è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni o particolarità:
...
c) il lavoratore diverso dal lavoratore dei trasporti internazionali, che svolge normalmente la sua attività nel territorio di due o più Stati membri è soggetto:
i) alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, se esercita parte delle sue attività in tale territorio o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di diversi Stati membri;».
Essa aggiunge che il regolamento n. 3, che è stato sostituito dal regolamento n. 1408/71, non conteneva il principio generale, enunciato nell'art. 13 di quest'ultimo, secondo cui i lavoratori ai quali si applica il regolamento sono sottoposti solo alla legislazione di un solo Stato membro, determinata secondo le altre norme del titolo II dello stesso regolamento; esso conteneva nondimeno, all'art. 12 e all'art. 13, leu. e), primo comma, disposizioni analoghe a quelle sopra citate.
Infine, la Commissione ricorda la direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, n. 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6 del 10.1.1979, pag. 24) che, in base al suo art. 1, si applica ai regimi legali in vigore in materia di invalidità e di vecchiaia.
La Commissione sottolinea che, in forza dell'art. 5 di questa direttiva, gli Stati membri sono tenuti a sopprimere le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative contrastanti col principio della parità di trattamento, e che, a norma dell'art. 4 dello stesso, tale principio implica «l'assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia...», il che vale in particolare per quanto riguarda «il campo d'applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi».
A parere della Commissione, il regime olandese al quale, con talune eccezioni, la donna coniugata è affiliata in forza, tra l'altro, dell'AOW, solo se il coniuge sia egli stesso assicurato in base a tale legge, è incompatibile con la suddetta direttiva e dovrà quindi essere modificata entro il 22 dicembre 1984.
Per quanto concerne più specificamente la questione della legislazione nazionale da applicarsi, sottoposta alla Corte, la Commissione ritiene che per risolverla sia opportuno stabilire una distinzione tra due situazioni:
1. La situazione esistente fino al 1° giugno 1966, cioè fino al momento in cui il Kuijpers ha ottenuto, oltre all'impiego in Belgio, un impiego nei Paesi Bassi; e
2. la situazione successiva a tale data.
La Commissione osserva che la prima situazione si riferisce al periodo durante il quale il Kuijpers è stato occupato solo in Belgio: in conformità all'art. 12 del regolamento n. 3, l'interessato era allora soggetto alle leggi dello Stato membro in cui era eccupato, cioè alla legislazione belga.
La Commissione ricorda che il regolamento n. 3/58 non conteneva alcuna norma che enunciasse espressamente il principio che i lavoratori interessati da tale regolamento potevano essere assoggettati solo alla legislazione di un solo Stato membro, e che nella sentenza 9 giugno 1964 (causa 92/63, Nonnenmacher, Race. pag. 555), la Corte ha del resto dichiarato che l'art. 12 del regolamento n. 3/58 non contiene alcuna norma che vieti l'applicazione simultanea di più legislazioni, ma che, per contro, tale articolo «vieta di applicare le leggi di uno Stato membro diverso da quello in cui è occupato il lavoratore... qualora esse obbligassero quest'ultimo a versare dei contributi ad un ente previdenziale che non sia in grado di garantirgli ulteriori vantaggi per lo stesso rischio e per lo stesso periodo».
Per quanto riguarda il periodo anteriore al 1° giugno 1966, si può dunque concludere, secondo la Commissione, che l'ente olandese competente aveva il diritto di dichiarare la normativa previdenziale olandese inapplicabile al Kuijpers e che, anche se si fosse voluto considerare tale legislazione applicabile, essa avrebbe potuto produrre i suoi effetti solo entro i limiti derivanti dalla giurisprudenza della Corte.
Per contro, diversa è la situazione nel periodo durante il quale il Kuijpers ha lavorato sia in Belgio sia nei Paesi Bassi. La Commissione sottolinea che durante questo periodo egli è stato infatti soggetto all'applicazione dell'art. 13, lett. c), primo comma, del regolamento n. 3/58. In base a tale norma, egli sarebbe stato quindi assoggettato — poiché generalmente lavorava nel territorio di differenti Stati membri — al regime legale dello Stato in cui abitava, cioè a quello dei Paesi Bassi.
Per quanto riguarda questo periodo, l'ente olandese competente non poteva escludere il Kuijpers dall'applicazione della normativa previdenziale olandese.
Al riguardo, la Commissione nota che, se esistono ancora talune incertezze, ciò è dovuto alla sentenza Coonan nella quale la Corte ha interpretato l'art. 1, lett. a), e l'art. 3, del regolamento n. 1408/71 nel senso che «spetta alla legislazione di ciascuno Stato membro determinare le condizioni del diritto e dell'obbligo di affiliarsi ad un regime di previdenza sociale o ad un ramo particolare di tale regime, purché non venga operata a questo proposito alcuna discriminazione tra i cittadini dello Stato ospitante ed i cittadini degli altri Stati membri».
Secondo la Commissione, si potrebbe dedurne che la legislazione olandese consente di escludere dall'affiliazione al regime olandese di previdenza sociale coloro che non possiedano determinati requisiti e in particolare coloro che siano già assicurati al di fuori dei Paesi Bassi. Essa sottolinea che il Centrale Raad si chiede tuttavia se ciò non valga nella fattispecie — visto che una tale norma nazionale persegue lo stesso scopo del diritto comunitario, cioè la delimitazione delle rispettive sfere d'efficacia dei vari regimi nazionali di previdenza sociale — e se il diritto comunitario non debba quindi prevalere sul diritto nazionale.
Essa osserva che, da questo punto di vista, nella fattispecie si tratta quindi essenzialmente di risolvere la questione se la legislazione di uno Stato membro, che può in via di principio fissare le condizioni dell'affiliazione al regime di previdenza sociale, possa escludere da tale regime un lavoratore soggetto all'applicazione del regolamento perché è già assicurato in un altro Stato membro.
Secondo la Commissione, prima di risolvere tale questione, è importante sottolineare che casi come quello in esame si ripresenteranno solo eccezionalmente e che ciò vale ancor più per il regolamento n. 1408/71 che per il regolamento n. 3/58. Essa sottolinea che, prescindendo dall'assicurazione volontaria e dall'assicurazione facoltativa continuata di cui esso tratta all'art. 15, il regolamento n. 1408/71 contiene il principio, enunciato all'art. 13, n. 1, che il lavoratore cui esso si applica è soggetto alla legislazione di un solo Stato membro.
La Commissione ribadisce al riguardo che il regime di cui al regolamento n. 3/58 è leggermente differente nel senso che esso può consentire, in taluni casi ben definiti, l'applicazione congiunta, allo stesso lavoratore, delle legislazioni di differenti Stati membri. Tuttavia, anche in questo caso, il termine «congiuntamente» impiegato espressamente dalla Corte nella sentenza Nonnenmacher può escludere l'applicazione di una norma come quella olandese di cui trattasi, relativa al cumulo.
Comunque, per quanto riguarda la questione pregiudiziale vera e propria, la Commissione sottolinea che bisogna considerare che i regolamenti di cui trattasi contengono una disciplina particolareggiata e, a suo parere, esauriente del problema della legislazione da applicarsi. Essa osserva che il principio di base è che, in tutti i casi, bisogna applicare almeno, e generalmente anche al massimo, un regime di previdenza sociale e che in linea di massima, la legislazione di uno Stato membro che si applica in base a detta disciplina può stabilire le condizioni del diritto o dell'obbligo di affiliazione.
Lo Stato membro non è tuttavia assolutamente libero di stabilire tali condizioni e non deve oltrepassare i limiti stabiliti dal regolamento. Di conseguenza, sostiene la Commissione, le norme relative alla legislazione nazionale da applicarsi, contenute nel regolamento e sopra menzionate, devono essere rispettate. Ora, secondo la Commissione, ciò non avverrebbe qualora una legislazione nazionale designata dal regolamento — per esclusione o meno — come quella da applicarsi contenesse norme che raccomandano l'applicazione non di tale legislazione, ma di quella di un altro Stato membro.
In definitiva, secondo la Commissione la questione proposta dal Centrale Raad van Beroep dovrebbe essere risolta come segue:
l'art. 13, 1o comma, lett. c), prima frase, del regolamento n. 3 del consiglio, concernente la previdenza sociale dei lavoratori migranti e l'art. 14, n. 1, lett. c), sub i), del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, devono essere interpretati nel senso che è incompatibile con questi articoli la disposizione di uno Stato membro che miri ad escludere un lavoratore dal beneficio di una legislazione che è stata dichiarata applicabile nei suoi confronti in conformità al regolamento per il motivo che egli è assicurato nello stesso tempo in un altro Stato membro.
SENTENZA › In fatto › III — Risposte ai quesiti della Corte
punto 1
Al quesito postole dalla Corte, la 5Ό- ciale Verzekeringsbank ha risposto come segue:
«Ai fini dell'iscrizione ristretta all' “Algemene Ouderdomswet” (legge olandese sull'assicurazione generale vecchiaia) e all' “Algemene Weduwen- en Wezenwet” (legge olandese sull'assicurazione generale vedove e orfani) (sono iscritti a tali effetti, fra gli altri, i soggetti che, pur essendo residenti, non sono coperti da assicurazione ai sensi della “Algemene Ouderdomswet” e della “Algemene Weduwen- en Wezenwet”), l'ispettore delle imposte di Eindhoven (infatti, per le assicurazioni a carattere generale, la legge affida all'ufficio imposte il compito di riscuotere e recuperare i contributi) nella cui competenza rientrava il caso del sig. Kuijpers nel periodo 1966-1972, ha segnalato alla Sociale Verzekeringsbank che l'interessato non è stato affiliato al regime della “Algemene Ouderdomswet” e della “Algemene Weduwen- en Wezenwet” durante i seguenti periodi: 1o gennaio 1966 - 30 maggio 1966 compresi e, per interi, gli anni 1967-1972.
Le necessarie comunicazioni alla Sociale Verzekeringsbank vengono effettuate, fra l'altro, dall'ufficio imposte quando esso reputa che l'interessato non sia stato affiliato, durante un determinato periodo, al regime assicurativo dell'AOW e dell'AWW, ad esempio a motivo della copertura assicurativa dallo stesso usufruita in un altro paese — in relazione ad un'attività lavorativa subordinata ivi esercitata — per le prestazioni di vecchiaia, superstiti e inabilità di lunga durata al lavoro nonché assegni familiari.
Quando l'amministrazione delle imposte invia un rapporto siffatto alla SVB, e cioè informa quest'ultima che un residente non è stato soggetto ad assicurazione durante un certo periodo, si può ritenere che non sia stato versato alcun contributo per detto periodo ovvero che all'interessato sia stato restituito un eventuale contributo (trattenuto alla fonte) indebitamente riscosso. Tuttavia al Sociale Verzekeringsbank ha avuto uno scambio di corrispondenza negli anni 1977 e 1978 col datore di lavoro dell'epoca del sig. Kuijpers e con la “bedrijfsvereniging” (associazione professionale) di cui egli faceva parte all'epoca per accertare, fra l'altro, se i contributi OAW erano stati, all'epoca, trattenuti alla fonte sulla retribuzione dell'interessato.
Vi comunichiamo altresì, in allegato, copia della suddetta corrispondenza, da cui risulta che il contributo AOW è stato trattenuto alla fonte sulla retribuzióne percepita dal sig. G. T. Kuijpers nei Paesi Bassi in qualità di lavoratore subordinato.
Non sappiamo se tale contributo trattenuto alla fonte sia stato versato all'ufficio imposte e se, eventualmente, esso sia stato successivamente rimborsato.
Un'indagine esperita al riguardo su vostra richiesta dall'ufficio imposte non ha avuto esito.
Rispondendo al vostro quesito, riteniamo di dover ancora evidenziare che abbiamo di proposito evitato di sollevare tale aspetto della fattispecie (cioè il versamento o no del contributo AOW, eventualmente rimborsato in seguito) nella presente controversia».
Il Centrale Raad van Beroep di Utrecht ritiene infatti ininfluente, al fine di riconoscere l'affiliazione al regime assicurativo, il fatto che siano stati o no versati contributi.
Invero, se risulta che un contributo sia stato versato indebitamente, la Sociale Verzekeringsbank, nei casi che si presentano, dà agli interessati la possibilità di far considerare volontarie le contribuzioni versate, naturalmente con le relative conseguenze nei confronti della pensione loro spettante, ovvero di farsi corrispondere un importo corrispondente ai contributi indebitamente pagati (almeno nel caso in cui l'importo dei contributi versati sia ancora determinabile).
punto 2
La Commissione ha fornito la seguente risposta al quesito posto dalla Corte:
a) Per quanto concerne innanzitutto gli aspetti più generali, va sottolineato che le norme indicate nel quesito hanno 1° scopo di individuare più chiaramente la legislazione sociale a cui è sottoposto un lavoratore (o un suo familiare) considerato dal regolamento ove svolga la sua attività nel territorio di due o più Stati membri. Al riguardo deve evitarsi che questi sia privo di copertura assicurativa o soggetto alla legislazione sociale di due o più Stati membri (cfr. al riguardo art. 13, n. 1, del regolamento n. 1408/71).
Orbene, tale scopo può essere raggiunto solo se criteri chiari e inequivocabili consentono di determinare la legislazione da applicarsi. A parere della Commissione, tale non può considerarsi il criterio di distinzione fra «attività principali e attività secondarie». Infatti tale distinzione non è chiara né univoca in quanto, in numerosi casi, è estremamente arduo determinare quali attività possano considerarsi principali. Ciò vale in particolare per il caso dei rappresentanti di commercio.
b) Va inoltre sottolineato che può risultare svantaggioso per gli interessati essere soggetti alla legislazione di uno Stato diverso da quello di residenza. Per determinare la legge da applicarsi nel caso di un lavoratore che eserciti in parte la propria attività fuori del territorio dello Stato di residenza va sempre messo a confronto l'interesse del lavoratore considerato (che, come si è detto, ha generalmente interesse ad essere assicurato nello Stato membro di residenza) con quello dello Stato o degli Stati membri interessati (che hanno interesse a riscuotere contributi al regime assicurativo).
Nel caso di un lavoratore interamente occupato nel territorio di uno Stato membro, l'accento viene posto più sull'interesse di quest'ultimo Stato anche se il lavoratore risiede sul territorio di un altro Stato membro (cfr. ad es. art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71). Se invece egli è contemporaneamente occupato nel territorio del proprio Stato membro e in quello di un altro Stato membro, prevale allora l'interesse del lavoratore considerato. In tal caso, più Stati membri potrebbero reclamare il versamento dei contributi e nella scelta fra tali diversi interessi è determinante quello del lavoratore considerato.
c) Sotto un profilo più specificamente giuridico o letterale, va rilevato che né l'art. 13 del regolamento n. 3, né l'art. 14 del regolamento n. 1408/71 conoscono la nozione di «attività principali o attività accessorie». Invece, la prima nozione compare all'art. 14 bis, n. 2 (inserito nel regolamento n. 1408/71 dal regolamento del Consiglio 12 maggio 1981, n. 1390, GU L 143, pag. 1), che stabilisce il seguente principio generale:
«La persona che di norma esercita un'attività non salariata nel territorio di due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, qualora essa eserciti parte della sua attività nel territorio di tale Stato membro»
Tale disposizione è in sostanza identica a quella dell'art. 14, n. 1, lett. c), inizio e sub i). Tuttavia l'art. 14 bis soggiunge:
«Qualora essa non eserciti un'attività nel territorio dello Stato membro nel cui territorio risiede, essa è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita la sua attività principale»
Da quest'ultima frase si evince a contrario che nel caso in cui'l'interessato eserciti effettivamente una parte della propria attività nel territorio dello Stato di residenza, l'elemento «attività principale» non ha alcuna influenza.
d) In sintesi, la Commissione ritiene quindi che il fatto di esercitare solo l'attività secondaria nel paese di residenza e l'attività principale invece in un altro Stato membro non incida sull'applicazione del principio espresso all'art. 13, n. 1, leu. e), primo comma, del regolamento n. 3 e all'art. 14, n. 1, lett. c), inizio e sub i), del regolamento n. 1408/71.
e) Ciò non toglie d'altronde che ci si possa chiedere se non sia necessario che l'attività sia effettivamente esercitata nel territorio di due o più Stati membri. Potrebbe infatti ritenersi non configurabile tale ipotesi ove l'attività esercitata dall'interessato nello Stato membro di residenza presenti un carattere esclusivamente marginale. Così si potrebbe applicare un principio analogo a quello enunciato nella sentenza della Corte in causa 53/81 (sentenza 23 marzo 1982, Levin e/Segretario di Stato alla giustizia), cioè che l'attività considerata dev'essere reale ed effettiva e non deve avere carattere esclusivamente marginale.
Qualunque sia l'orientamento della Corte di giustizia in ordine all'applicabilità di tale principio alle disposizioni richiamate nel quesito proposto, la Commissione è del parere che, nella presente controversia, non può attribuirsi un carattere marginale all'attività del sig. Kuijpers nei Paesi Bassi dato che egli era ivi occupato cinque sere alla settimana in ragione di tre ore per sera.
f) In base a quanto precede, la Commissione intende rispondere al quesito posto dalla Corte nel senso che il solo esercizio, nel paese di residenza, di un'attività secondaria è ininfluente sull'applicazione del principio introdotto dall'art. 13, n. 1, lett. c), primo comma, del regolamento n. 3 e dell'art. 14, n. 1, lett. e), inizio e sub i), del regolamento n. 1408/71, ma tali disposizioni possono presupporre l'esercizio di un'attività reale ed effettiva in due o più Stati.membri, così che un lavoratore che eserciti solo un'attività a carattere marginale non sarebbe considerato occupato ai sensi delle disposizioni suddette.
SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
All'udienza del 6 maggio 1982, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig.
paragrafo 2
A. Haagsma, ha svolto osservazioni orali.
paragrafo 3
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 17 giugno 1982.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 29 settembre 1981, pervenuta a questa Corte il 19 ottobre seguente, il Centrale Raad van Beroep ha sollevato, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione degli artt. 13, n. 1, lett. c), 1° comma, del regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti (GU 1958, pag. 561) e 14, n. 1, lett. c), inizio e sub i), del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano nella Comunità (GU L 149, pag. 2), al fine di valutare la compatibilità col diritto comunitario di talune disposizioni della normativa olandese sulle pensioni.
punto 2
La questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia fra la Sociale Verzekeringsbank, ente olandese di previdenza sociale, e gli eredi e/o aventi causa del sig. G. T. Kuijpers, la cui pensione era stata ridotta in base alla normativa olandese.
punto 3
L'interessato, un lavoratore subordinato olandese coniugato, risiedeva nei Paesi Bassi dal 1° gennaio 1957 a tutto il 1972 e svolgeva attività lavorativa in Belgio pur avendo un'occupazione ritenuta secondaria nei Paesi Bassi durante il periodo 1° giugno 1966-19 dicembre 1972.
punto 4
A norma degli artt. 13, n. 1, lett. c), 1° comma, del regolamento del Consiglio n. 3/58 e 14, n. 1, lett. c), inizio e sub i), del regolamento del Consiglio n. 1408/71, l'interessato potrebbe essere considerato soggetto al regime olandese della assicurazione generale vecchiaia retto dalla «Algemene Ouderdomswet» (AOW), entrata in vigore il 1o gennaio 1957.
punto 5
Tuttavia, ai termini dell'art. 2, n. 1, inizio e sub a), del regio decreto 18 ottobre 1968, emanato a norma dell'art. 6, commi 2 e 3, della suddetta legge olandese, per l'attuazione di questa, non è considerato assicurato ai sensi di tale legge «il residente che presta lavoro subordinato fuori del Regno e a motivo di detta attività lavorativa è assicurato, in base alle leggi vigenti nel paese in cui è occupato, per quel che riguarda sia la pensione di vecchiaia e superstiti, sia gli assegni familiari».
punto 6
Inoltre, a norma dell'art. 2, n. 1, inizio e sub i), del suddetto regio decreto, non è considerata assicurata ai sensi della stessa legge la donna coniugata residente nel Regno il cui coniuge non sia assicurato in base alle disposizioni dello stesso paragrafo.
punto 7
A tali disposizioni si aggiungono quelle che dispongono, nell'ambito della stessa disciplina di legge, una diminuzione dell'importo della pensione da concedere all'interessato nella misura dell'I %, sia per questi sia per la moglie, per ogni anno civile durante il quale essi non siano stati sogetti al regime dell'AOW.
punto 8
L'importo della pensione concessa all'interessato veniva conseguentemente diminuito dall'ente olandese competente in applicazione delle succitate disposizioni della normativa olandese, la cui compatibilità con le norme comunitarie viene contestata dai convenuti nella causa principale.
punto 9
In tale contesto, il Centrale Raad van Beroep ha sospeso il procedimento sottoponendo alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli artt. 13, 1o comma, lett. c), prima frase, del regolamento n. 3/58 e 14, n. 1, lett. c), inizio e sub i), del regolamento n. 1408/71 vadano intesi nel senso che è con essi incompatibile una norma di uno Stato membro la quale stabilisca che un lavoratore residente in detto Stato membro non è assicurato contro la vecchiaia in quanto è assicurato secondo il regime di un altro Stato membro per lo stesso rischio, nemmeno nel caso in cui risieda nel territorio del primo Stato e qui contemporaneamente — come attività collaterale a quella svolta nell'altro Stato membro — presti lavoro subordinato (sia pure da considerarsi come occupazione secondaria).»
punto 10
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, le norme del titolo II dei regolamenti n. 3/58 e n. 1408/71, che determinano la legge da applicarsi ai lavoratori che si spostano all'interno della Comunità, mirano a sottoporre gli interessati al regime di previdenza sociale di un solo Stato membro sì da evitare la simultanea applicazione di più legislazioni nazionali e le complicazioni che possono derivarne.
punto 11
Tale principio, applicato dalla Corte in vigenza del regolamento n. 3/58, è espresso dall'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1408/71, a norma del quale «il lavoratore cui è applicabile il presente regolamento è soggetto alla legislazione di un solo Stato membro» e tale legislazione «è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo», vale a dire del titolo II relativo alla «determinazione della legislazione applicabile».
punto 12
A norma dell'art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro è soggetto, salve le disposizioni degli artt. 14-17, alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro.
punto 13
Formulando una delle eccezioni al principio fissato da quest'ultima disposizione, l'art. 14, n. 1, lett. c), inizio e sub i), dispone che «il lavoratore diverso dal lavoratore dei trasporti internazionali che svolge normalmente la sua attività nel territorio di due o più Stati membri è soggetto alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, se esercita parte della sua attività in tale territorio o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di diversi Stati membri».
punto 14
Risulta dalle disposizioni succitate che la legislazione nazionale da applicarsi è determinata in funzione dei criteri che si evincono dalle norme del diritto comunitario. Pur avendo dichiarato la Corte, nella sentenza 24 aprile 1980 (causa 110/79, Coonan, Race. pag. 1445), che spetta alla legislazione di ciascuno Stato membro determinare i casi in cui sorge il diritto o l'obbligo di iscriversi ad un regime di previdenza sociale o a questo o a quel ramo di tale regime, va sottolineato che gli Stati membri non dispongono tuttavia della facoltà di determinare quando debba applicarsi la propria legislazione o quella di un altro Stato membro.
punto 15
Va d'altronde constatato che l'art. 14, n. 1, lett. c), inizio e sub i), del regolamento n. 1408/71 non opera alcuna distinzione fra occupazione principale e occupazione secondaria.
punto 16
La questione sollevata dal Centrale Raad van Beroep va pertanto risolta come segue:
Gli artt. 13, n. 1, lett. c), primo comma, del regolamento n. 3/58 e 14, n. 1, lett. c), inizio e sub i), del regolamento n. 1408/71 vanno interpretati nel senso che è con essi incompatibile una norma di uno Stato membro che stabilisca che un lavoratore residente in detto Stato membro non è assicurato contro la vecchiaia in quanto è assicurato secondo il regime di un altro Stato membro per lo stesso rischio, nemmeno nel caso in cui risieda nel territorio del primo Stato e vi presti anche lavoro subordinato parallelamente all'attività da lui esercitata nel territorio dell'altro Stato membro. Il fatto che il lavoro svolto nello Stato di residenza ha carattere solo secondario rispetto all'attività principale dell'interessato esercitata nell'altro Stato membro non ha influenza su tale soluzione.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 17
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Centrale Raad van Beroep con ordinanza 29 settembre 1981, dichiara:
Gli arti. 13, n. 1, lett. c), primo comma, del regolamento n. 3/58 e 14, n. 1, lett. c), inizio e sub i), del regolamento n. 1408/71 vanno interpretati nel senso che è con essi incompatibile una norma di uno Stato membro che stabilisca che un lavoratore residente in detto Stato membro non è assicurato contro la vecchiaia in quanto è assicurato secondo il regime di un altro Stato membro per lo stesso rischio, nemmeno nel caso in cui risieda nel territorio del primo Stato e vi presti anche lavoro subordinato parallelamente all'attività da lui esercitata nel territorio dell'altro Stato membro. Il fatto che il lavoro svolto nello Stato di residenza ha carattere solo secondario rispetto all'attività principale dell'interessato esercitata nell'altro Stato membro non ha influenza su tale soluzione.
Firme
Due
Chloros
Grévisse
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 23 settembre 1982.
Per il cancelliere
H. A. Rühl
amministratore principale
Il presidente della Seconda Sezione
O. Due