Sez. L, Sentenza n. 6057 del 03/12/1985 (Rv. 443189 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - CONTRATTO COLLETTIVO - DEFINIZIONE DELLO ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO - RIFERIMENTO A SPECIFICI PERIODI DI SETTE GIORNI RISULTANTI DAL TURNO DI LAVORO - NON COINCIDENZA CON LA SETTIMANA DI CALENDARIO - LEGITTIMITÀ DELLA PREVISIONE - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - CONTRATTO COLLETTIVO - DEFINIZIONE DELLO ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO - RIFERIMENTO A SPECIFICI PERIODI DI SETTE GIORNI RISULTANTI DAL TURNO DI LAVORO - NON COINCIDENZA CON LA SETTIMANA DI CALENDARIO - LEGITTIMITÀ DELLA PREVISIONE - CONSEGUENZE.*
È legittima - in relazione alla disciplina legale del lavoro straordinario e del riposo settimanale - la norma del contratto collettivo che, nel definire l'orario settimanale normale di lavoro, consideri - in luogo della settimana di calendario corrente dal lunedì alla domenica - specifici periodi di sette giorni, risultanti dal turno di lavoro. Pertanto, ove l'orario complessivo riferito a tale periodo di sette giorni non superi l'orario settimanale, quale definito dal contratto collettivo, il lavoratore non ha diritto alla maggiorazione per lavoro straordinario. (V 5618/84, mass n 437290; (V mass n 437290, mass n 437290).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)