Sez. 3, Sentenza n. 46832 del 15/10/2009 Ud. (dep. 09/12/2009) Rv. 245613 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Obbligo di esporre il cartello contenente gli estremi del titolo abilitativo - Violazione - Reato previsto dall'abrogato art. 4, comma quarto, L. n. 47 del 1985 - Nuova previsione di cui all'art. 27, comma quarto, d.P.R. n. 380 del 2001 - Continuità normativa.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
Costituisce ancora reato la violazione dell'obbligo di esporre il cartello indicante gli estremi del titolo abilitativo qualora prescritto dal regolamento edilizio o dal provvedimento sindacale, in quanto sussiste continuità normativa tra l'art. 4, comma quarto, dell'abrogata L. 28 febbraio 1985, n. 47 e la nuova fattispecie contemplata dall'art. 27, comma quarto, del citato d.P.R.. (In motivazione la Corte ha precisato che sussistono invece dubbi sull'individuazione del soggetto attivo del reato, non essendo pacifica la configurabilità del reato solo a carico del direttore dei lavori).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 27 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 lett. A CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 4 com. 4 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. A CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)