Sez. 3, Sentenza n. 10435 del 28/06/1994 Ud. (dep. 05/10/1994) Rv. 200373 - 01
Edilizia - In genere | Obbligo di esposizione del cartello con gli estremi della concessione edilizia - Sul luogo di una costruzione - Violazione - Reato configurabile - Condizioni - Fattispecie.
Edilizia - In genere
La violazione dell'obbligo di esposizione, sul luogo di una costruzione, del cartello indicante gli estremi della concessione edilizia integra il reato di cui all'art. 20 lett. a) legge 28 febbraio 1985, n. 47, qualora il regolamento edilizio o la concessione lo prescrivano espressamente. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso del P.M. avverso sentenza di assoluzione, il Pretore aveva osservato che mancava la prova della contestata violazione non avendo l'accusa prodotto in atti la concessione edilizia di cui si assumeva violata la prescrizione relativa alla mancata esposizione).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 4, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)