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Sez. 6, Sentenza n. 9963 del 02/03/1990 Ud. (dep. 02/03/1990) Rv. 184833 - 01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE (ART. 516 COD. PEN.) - CONTRAVVENZIONE PREVISTA DALL'ART. 5 DELLA LEGGE 30 APRILE 1962 N. 283 - DIVERSA OGGETTIVITÀ GIURIDICA - CONSEGUENZA IN TEMA DI ELEMENTO SOGGETTIVO.*
Stato
decisa il 1990-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184833-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE (ART. 516 COD. PEN.) - CONTRAVVENZIONE PREVISTA DALL'ART. 5 DELLA LEGGE 30 APRILE 1962 N. 283 - DIVERSA OGGETTIVITÀ GIURIDICA - CONSEGUENZA IN TEMA DI ELEMENTO SOGGETTIVO.*

Il delitto di cui all'art. 516 cod. pen. e la contravvenzione prevista dall'art. 5 lett. A) della legge 30 aprile 1962 n. 283 hanno differente oggettività giuridica: il primo ha la finalità di garantire l'ordine economico esposto a pericolo da colui che, intenzionalmente, produca o ponga in vendita sostanze alimentari dichiarate genuine pur non essendo tali; la seconda ha, invece, per scopo il superiore interesse della salvaguardia della pubblica salute e, pertanto, è diretta a colpire tutti i comportamenti di produttori e commercianti che, sia pure non dolosamente, producano o distribuiscano prodotti che abbiano carenza degli elementi nutritivi prescritti dalle leggi vigenti. Di conseguenza, mentre per tale contravvenzione è sufficiente che risulti dimostrata la coscienza e volontarietà della condotta posta in essere, per il delitto di cui all'art. 516 cod. pen. deve essere raggiunta la prova della sussistenza del dolo. (V mass n 170700; (V mass n 169045; (V mass n 148472).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 516, Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)