Sez. 6, Sentenza n. 9077 del 24/05/1985 Ud. (dep. 12/10/1985) Rv. 170700 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE - REATO CONTRAVVENZIONALE DI CUI ALLA LEGGE N. 283 DEL 1962 ART. 5 LETT. A) - ASSORBIMENTO - CONDIZIONI - MANCANZA DI DOLO - ASSORBIMENTO - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE - REATO CONTRAVVENZIONALE DI CUI ALLA LEGGE N. 283 DEL 1962 ART. 5 LETT. A) - ASSORBIMENTO - CONDIZIONI - MANCANZA DI DOLO - ASSORBIMENTO - ESCLUSIONE.*
Il reato contravvenzionale, di cui all'art. 5 lett. A) della legge n. 283 del 1962, è assorbito in quello delittuoso di cui all'art. 516 cod. pen., sul presupposto che le operazioni di messa in commercio delle sostanze alimentari non genuine siano dall'agente compiute dolosamente. Tuttavia, l'assorbimento è escluso allorché manchi del tutto la prova dell'addebitabilità della condotta in questione a titolo doloso, nel qual caso unica Azione punibile è quella di chi colposamente non conosceva di non essere in regola con le Disposizioni legislative da osservare. (V mass n 090511).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 516, Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)