Sez. 1, Sentenza n. 4042 del 05/10/1976 Ud. (dep. 21/03/1977) Rv. 135502 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - DINIEGO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE - MOTIVO PERSONALE - EFFETTO ESTENSIVO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - DINIEGO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE - MOTIVO PERSONALE - EFFETTO ESTENSIVO - ESCLUSIONE.*
Il motivo inerente al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena e strettamente personale e quindi escluso dall'effetto estensivo per espresso dettato della legge in quanto detto beneficio puo essere domandato e concesso solo quando vi siano elementi desumibili dalle circostanze indicate nell'art 133 cod pen in base ai quali debba presumersi che il colpevole si asterra dal commettere altri reati.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)