Sez. 1, Sentenza n. 1936 del 15/12/1983 Ud. (dep. 02/03/1984) Rv. 162937 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - BENEFICI IN GENERE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DINIEGO - RIFERIMENTO A TUTTE LE CIRCOSTANZE DI CUI ALL'ART. 133 COD. PEN. - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - BENEFICI IN GENERE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DINIEGO - RIFERIMENTO A TUTTE LE CIRCOSTANZE DI CUI ALL'ART. 133 COD. PEN. - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Perché possa ritenersi sussistente un vizio di motivazione circa la denegata concessione del beneficio della sospensione condizionale non è necessario che il giudice prenda in considerazione le circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen., ma, che egli fondi una prognosi negativa circa il futuro comportamento del colpevole con riferimento ad una o più delle dette circostanze purché mostri di averle tutte presenti. (V mass n 103583; (V mass n 122258; (V mass n 135502; (V mass n 149248; (V mass n 150750; (V mass n 145299).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)