Sez. 1 - , Sentenza n. 20615 del 31/08/2017 (Rv. 645222 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - RICUSAZIONE | Istanza di ricusazione - Ordinanza del presidente del tribunale – Arbitro ricusato - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento.
ARBITRATO - ARBITRI - RICUSAZIONE
L'ordinanza pronunciata dal presidente del tribunale sull'istanza di ricusazione di un arbitro non è da lui impugnabile, neanche con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., attesi l’espresso disposto dell'art. 815, comma 3, c.p.c. e la sua natura di provvedimento a contenuto meramente ordinatorio, né essendo l’arbitro portatore di un interesse sostanziale inerente al detto procedimento, che è volto a garantire alle parti una pronuncia resa in posizione di terzietà.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 815 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)