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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10359 del 21/06/2012 (Rv. 623095 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - RICUSAZIONE | Istanza di ricusazione - Ordinanza del presidente del tribunale - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623095-01

ARBITRATO - ARBITRI - RICUSAZIONE

L'ordinanza pronunciata dal presidente del tribunale sull'istanza di ricusazione di un arbitro non è impugnabile, neanche con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., attesi l'espresso disposto dell'art. 815, terzo comma, cod. proc. civ., e la sua natura di provvedimento a contenuto ordinatorio, in quanto tale non qualificabile come sentenza in senso sostanziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 815 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)