Sez. 2, Sentenza n. 5802 del 04/11/1982 (Rv. 423551 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI - VENDITA DI IMMOBILE CON SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA - DOMANDA DELL'ACQUIRENTE DIRETTA A OTTENERE L'ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO OVVERO L'ACCERTAMENTO DEL SUO ACQUISTO - OBBLIGO DI TRASCRIZIONE EX ART. 2652 N. 3 COD. CIV. - SUSSISTENZA.*
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI - VENDITA DI IMMOBILE CON SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA - DOMANDA DELL'ACQUIRENTE DIRETTA A OTTENERE L'ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO OVVERO L'ACCERTAMENTO DEL SUO ACQUISTO - OBBLIGO DI TRASCRIZIONE EX ART. 2652 N. 3 COD. CIV. - SUSSISTENZA.*
La domanda giudiziale proposta dall'acquirente di bene immobile con scrittura privata non autenticata, per ottenere l'adempimento del contratto (mediante rilascio del fondo), ovvero l'accertamento del suo acquisto a titolo derivativo (nella specie: a seguito di Esercizio della prelazione ex art. 732 cod. civ.), implica lo accertamento preliminare dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata e, perciò, deve essere trascritta a norma dell'art. 2652 n. 3 cod. civ., mentre la sentenza di accoglimento può servire di base per la trascrizione del titolo documentato dalla scrittura, evitando in tal modo che l'acquirente possa essere pregiudicato dalla vendita o dalla concessione di altri diritti reali compiuta dal medesimo dante causa ad altra persona che abbia trascritto il proprio titolo dopo la trascrizione della citazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732, Cod. Civ. art. 2652 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)