Sez. 3, Sentenza n. 5300 del 16/06/1987 (Rv. 453879 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE DI CONTRATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA DEL FONDO A SCRITTURA PRIVATA DEDOTTA COME PRELIMINARE E COSÌ COMUNICATA ALL'AFFITTUARIO AI FINI DELLA PRELAZIONE - PERFEZIONAMENTO DEL TRASFERIMENTO ED OPPONIBILITÀ AI TERZI DALLA DATA DELLA TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA - CONSEGUENZE - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - PRECLUSIONE - RISCATTO - AMMISSIBILITÀ - DECORRENZA DEL TERMINE DECADENZIALE DI UN ANNO DA DETTA DATA - TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA INTRODUTTIVA DEL GIUDIZIO - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE DI CONTRATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA DEL FONDO A SCRITTURA PRIVATA DEDOTTA COME PRELIMINARE E COSÌ COMUNICATA ALL'AFFITTUARIO AI FINI DELLA PRELAZIONE - PERFEZIONAMENTO DEL TRASFERIMENTO ED OPPONIBILITÀ AI TERZI DALLA DATA DELLA TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA - CONSEGUENZE - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - PRECLUSIONE - RISCATTO - AMMISSIBILITÀ - DECORRENZA DEL TERMINE DECADENZIALE DI UN ANNO DA DETTA DATA - TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA INTRODUTTIVA DEL GIUDIZIO - IRRILEVANZA.*
In tema di prelazione e riscatto nei rapporti agrari, ove con pronuncia giudiziale venga riconosciuto che la scrittura privata, dedotta come preliminare e con tale qualifica comunicata all'affittuario ai fini della prelazione, abbia natura di contratto definitivo di compravendita del fondo, il trasferimento deve ritenersi perfezionato tra le parti con la stipulazione della vendita ed opponibile ai terzi solo dalla data della trascrizione della sentenza stessa, con la conseguenza che l'affittuario del fondo non può più esercitare il diritto di prelazione nei confronti del proprietario del fondo bensì solo il riscatto secondo la previsione dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965, in relazione alla legge n. 2 del 1979, con decorrenza da tale data del termine annuale decadenziale senza che possa diversamente rilevare l'eventuale trascrizione della domanda introduttiva del giudizio tendente all'accertamento dell'avvenuto trasferimento dell'immobile mediante scrittura privata, trattandosi di atto non equiparabile alle domande previste dall'art. 2652, n. 3, cod. civ., e che, quindi, non può giovarsi della trascrizione e dei relativi effetti. (V 5802/82, mass n 423551; (V 4482/76, mass n 383205).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2645, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2653 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)