Sez. 3 - , Sentenza n. 9961 del 20/04/2017 (Rv. 644005 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE | Medici specialisti ambulatoriali - Assicurazione infortuni stipulata dalle ASL - Estensione agli infortuni "in itinere" – Liquidazione del danno biologico – Criteri – Applicazione degli ordinari criteri di liquidazione del danno non patrimoniale – Esclusione - Riferimento ai massimali di polizza – Necessità - Fattispecie.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE
Gli importi dei massimali delle polizze per la copertura assicurativa dei medici specialisti ambulatoriali stipulate dalle aziende sanitarie locali in adempimento degli obblighi previsti nei decreti presidenziali che recepiscono gli accordi collettivi nazionali - copertura comprensiva anche del rischio da infortunio "in itinere" per i servizi prestati in un comune diverso da quello di residenza - costituiscono anche la base per liquidare il danno da invalidità, permanente e temporanea, parziale e totale, liquidazione che deve avvenire sulla base di detti massimali in misura proporzionale alla percentuale dell'invalidità, e non in applicazione degli ordinari criteri di liquidazione del danno non patrimoniale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata in quanto aveva utilizzato, ai fini della liquidazione del danno biologico, le c.d. tabelle milanesi).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 883 art. 48, DPR 28/09/1990 num. 316 art. 31, Cod. Civ. art. 1908 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)