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Sez. L, Sentenza n. 9034 del 12/05/2004 (Rv. 572819 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici specialisti ambulatoriali - Assicurazione infortuni - Estensione agli infortuni in itinere - Previsione di un massimale in polizza - Mancata stipula dell'assicurazione da parte della USL - Risarcimento relativo - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572819-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

L'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali recepito dal d.P.R. 28 settembre 1990 n. 316 a norma dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978 - e quindi avente natura di normativa di diritto obiettivo di rango regolamentare, direttamente interpretabile dalla Corte di Cassazione - prevede la stipula da parte delle Unità sanitarie locali, d'intesa con il sindacato firmatario dell'accordo, di una copertura assicurativa, comprensiva anche del rischio da infortunio "in itinere" per i servizi prestati in un Comune diverso da quello di residenza, con la fissazione nella prevista polizza di un massimale che, tale stabilito per l'invalidità permanente totale, costituisce anche la base per liquidare il danno da invalidità permanente parziale in misura proporzionale alla percentuale dell'invalidità. Ne consegue che il risarcimento del danno spettante al medico ambulatoriale per l'inadempimento della USL all'obbligazione di stipulare la polizza assicurativa deve essere commisurato ai criteri sopra esposti, ossia all'indennizzo che al medico sarebbe spettato nel caso di adempimento della USL all'obbligo di assicurarlo. (Nella specie, la sentenza di merito, cassata dalla S.C., aveva quantificato il danno facendo riferimento agli indici per la liquidazione del danno biologico, senza commisurarlo al massimale di polizza).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 28/09/1990 num. 316 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)