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Sez. 2, Sentenza n. 1265 del 15/02/1999 (Rv. 523251 - 01)

ATTO GIURIDICO - UNILATERALI | Comunicazione al terzo destinatario - A mezzo di lettera non raccomandata - Presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze in tema di onere della prova.
Stato
decisa il 1999-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523251-01

ATTO GIURIDICO - UNILATERALI

La lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - può desumersi il suo arrivo a destinazione. Al contrario, il ricorso a diverse forme di comunicazioni esige che sia altrimenti ed idoneamente provata l'effettiva spedizione dell'atto, nel senso che il mero invio del plico non è sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza. La prova suddetta può essere fornita con mezzi idonei anche mediante presunzioni, purché queste siano caratterizzate dai requisiti della gravità, della precisione, e della concordanza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)