Sez. 2, Sentenza n. 1265 del 15/02/1999 (Rv. 523251 - 01)
ATTO GIURIDICO - UNILATERALI | Comunicazione al terzo destinatario - A mezzo di lettera non raccomandata - Presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze in tema di onere della prova.
ATTO GIURIDICO - UNILATERALI
La lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - può desumersi il suo arrivo a destinazione. Al contrario, il ricorso a diverse forme di comunicazioni esige che sia altrimenti ed idoneamente provata l'effettiva spedizione dell'atto, nel senso che il mero invio del plico non è sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza. La prova suddetta può essere fornita con mezzi idonei anche mediante presunzioni, purché queste siano caratterizzate dai requisiti della gravità, della precisione, e della concordanza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)