Sez. 3, Sentenza n. 10284 del 27/07/2001 (Rv. 548554 - 01)
ATTO GIURIDICO - UNILATERALI | Comunicazioni a terzo destinatario - A mezzo di telegramma o di lettera raccomandata - Presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. - Configurabilità .
ATTO GIURIDICO - UNILATERALI
La lettera raccomandata o il telegramma - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituiscono prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. dello stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)