Sez. 2, Sentenza n. 212 del 28/01/1971 (Rv. 349631 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - ESTREMI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - ESTREMI.*
Si ha domanda nuova, come tale improponibile per la prima volta in appello, quando davanti al giudice di secondo grado si faccia valere un petitum diverso o piu ampio ovvero si introduca una situazione di fatto tale da alterare il fatto costitutivo della pretesa dedotta in giudizio, con la conseguente sottrazione alle parti nell'uno e nello altro caso della garanzia del doppio grado di giurisdizione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)