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Sez. 2, Sentenza n. 212 del 28/01/1971 (Rv. 349631 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1971-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349631-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - ESTREMI.*

Si ha domanda nuova, come tale improponibile per la prima volta in appello, quando davanti al giudice di secondo grado si faccia valere un petitum diverso o piu ampio ovvero si introduca una situazione di fatto tale da alterare il fatto costitutivo della pretesa dedotta in giudizio, con la conseguente sottrazione alle parti nell'uno e nello altro caso della garanzia del doppio grado di giurisdizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)