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Sez. 2, Sentenza n. 2971 del 09/10/1972 (Rv. 360719 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - CAUSA PETENDI - MUTAMENTO - NOVITA - IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA - FATTISPECIE (VEDUTA E DISTANZE LEGALE).*
Stato
decisa il 1972-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360719-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - CAUSA PETENDI - MUTAMENTO - NOVITA - IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA - FATTISPECIE (VEDUTA E DISTANZE LEGALE).*

La domanda, posta in appello, qualora implichi mutamento dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, introducendo nel processo un nuovo tema d'indagine, e nuova e pertanto improponibile. (nella specie, in primo grado era stata proposta domanda per il riconoscimento di una servitu di veduta a favore dell'appartamento dell'attore e a carico del fabbricato del convenuto; in secondo grado, l'attore aveva dedotto una pretesa inosservanza delle distanze legali nelle costruzioni, ossia nella sopraelevazione intrapresa nel suo fabbricato dal convenuto. I giudici di appello avevano ritenuto nuova la domanda ed il supremo collegio ha condiviso tale giudizio, precisando il principio in massima). (V 212'71, mass n 349631; 709'70, mass n 345939).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1061, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)